Società a responsabilità limitata semplificata (Srls): costi, requisiti e obblighi di pubblicità

Francesco Oliva

20/10/2017

02/11/2022 - 10:50

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Negli ultimi anni ha avuto grande successo la società a responsabilità limitata semplificata (Srls), introdotta nel 2012. Ecco i costi di costituzione, i requisiti e gli obblighi di pubblicità.

Società a responsabilità limitata semplificata (Srls): costi, requisiti e obblighi di pubblicità

La società a responsabilità limitata semplificata - conosciuta con la sigla Srls - è una forma di Srl che si distingue da questa per la sua costituzione agevolata.

L’ammontare del capitale sociale necessario per la Srls infatti può essere inferiore ai 10mila euro. Questa può essere costituita tramite un contratto o un atto unilaterale da qualsiasi persona, indipendentemente dalla sua età.

Le società a responsabilità limitata semplificata sono state introdotte per la prima volta nel 2012 ma la loro disciplina è stata oggetto di molteplici modifiche.

In questo articolo proviamo a delineare i principali aspetti di questa tipologia societaria in termini di inquadramento giuridico, costi, requisiti ed obblighi di pubblicità.

Quadro giuridico


Le società a responsabilità limitata semplificata (Srls) sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano con il D.L. 1/2012. Successivamente, con il D.L. 76/2013, il “decreto lavoro” del Governo Letta, la disciplina originaria è stata completamente riscritta per poi confluire nella Legge 99 del 9 agosto 2013, principale riferimento normativo della materia.

Requisiti

Quali sono i requisiti previsti per le Srl? Con la riforma, tre sono i requisiti fondamentali per la costituzione di una Srls:

  • accesso riservato alle sole persone fisiche, quindi una Srls non potrà mai avere come socio un’altra società di capitali o di persone;
  • costituzione secondo un modello standard di atto costitutivo, avendo contemporaneamente però la possibilità di risparmiare sugli oneri notarili;
  • indicazione obbligatoria dell’aggettivo «semplificata» nella denominazione.

Costi per la costituzione

Per la costituzione di una Srls non sono dovute né spese notarili né imposta di bollo sull’atto costitutivo o per l’iscrizione al registro delle imprese.

Lo stesso modello standard di atto costitutivo, tipizzato dal decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, è stato ideato proprio a tale scopo. L’unica imposta dovuta inizialmente è l’imposta di registro.

Obblighi di pubblicità

La normativa sulle Srls prevede particolari obblighi di pubblicità. In particolare, occorre indicare negli atti, nella corrispondenza e nel sito internet della società:

  • la denominazione di Società a responsabilità limitata semplificata (Srls);
  • l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
  • la sede della società;
  • l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

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