A un mese di distanza dall’approvazione del Decreto banche che ha dato avvio alle due procedure di rimborso per gli obbligazionisti subordinati delle 4 banche in risoluzione lo scorso 22 novembre – Banca Marche, Etruria e Cariferrara – Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha finalmente pubblicato il Regolamento che disciplina l’accesso all’indennizzo forfettario. Vediamo insieme i dettagli della procedura di accesso.
Finalmente è stato approvato e pubblicato il Regolamento del Fitd che disciplina la procedura di accesso per il rimborso all’80 % introdotta lo scorso 30 giugno dal decreto banche insieme all’altra procedura di rimborso al 100% mediante il ricorso all’arbitrato incardinato presso l’Anac di Cantone. Per ora è in funzione solo il primo dei due meccanismi per l’indennizzo.
Come già annunciato nei nostri articoli precedenti il Fitd dovrà gestire e alimentare il Fondo di solidarietà istituito nella Legge di stabilità 2016 per il ristoro dei 10.599 obbligazionisti subordinati.
Nel dettaglio il Fondo interbancario di tutela dei depositi avrà il compito di seguire l’intero iter di accesso al fondo attraverso:
- la verifica della completezza delle informazioni
- la sussistenza delle condizioni di accesso alle procedure di rimborso
- il calcolo dell’importo dell’indennizzo e della sua liquidazione.
Indennizzo all’80%: requisiti di accesso per i risparmiatori
Sebbene l’accesso al Fondo sia abbastanza automatico - senza ricorso e con una domanda ad hoc per facilitare appunto il recupero dei risparmi di una vita in tempi e modalità abbastanza facili - la procedura è rivolta esclusivamente ai risparmiatori/investitori che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
- hanno un reddito fino a 35 mila euro
- hanno comprato un pacchetto di bond subordinati, non superiori a 100 mila euro, entro il 12 giungo 2014. Data di pubblicazione in Gazzette Ufficiale della Direttiva BRRD che ha introdotto le nuove regole del bail in.
- hanno sottoscritto gli investimenti in un rapporto negoziale diretto con una delle banche in liquidazione e alla data del 22 novembre detenevano ancora gli strumenti finanziari sottoscritti
Rimangono invece esclusi da tale procedura coloro che hanno hanno investito i loro risparmi dopo il 12 giugno 2014 o hanno acquistato strumenti finanziari subordinati presso altri intermediari o effettuato operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la Banca in liquidazione abbia svolto solo un’attività di intermediazione tra acquirente e venditore senza aver instaurato alcun tipo di rapporto negoziale diretto. Questi potranno ricorrere all’altra procedura di rimborso (si veda paragrafo in basso)
Indennizzo all’80%: tempi e modalità di accesso
L’istanza di indennizzo dovrà essere inviata al Fondo interbancario riempendo un modulo ad hoc scaricabile dal sito stesso del fondo (www.fitd.it) che dovrà essere inviata al Fitd riempendo un e dovrà contenere le generalità dell’investitore con allegati i documenti relativi a:
- contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati
- attestazione degli ordini eseguiti
- dichiarazione sulla consistenza
La legge consente anche l’accettazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle 4 banche, entro 15 giorni dalla richiesta all’investitore, qualora la produzione di documenti da presentare non fosse disponibile
Per questa categoria c’è una sorta di corsia preferenziale anche se non è esclusa loro la possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale che, una volta attivata, renderà improcedibile l’istanza di rimborso forfettaria.
I risparmiatori hanno tempo 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, ossia dal 3 luglio, per inoltrare l’istanza di richiesta indennizzo, mentre il Fitd dovrà, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di indennizzo - procedere alle dovute verifiche e alla conseguente liquidazione.
Procedura arbitrale: mancano ancora i decreti attuativi
Mancano all’appello i due decreti attuativi per la procedura arbitrale: uno del Ministero di Economia e Giustizia e l’altro di Palazzo Chigi. Un vuoto normativo non di secondaria importanza poiché i due testi servono per definire il funzionamento dell’arbitrato affidato all’ Anac di Cantone, i criteri di accesso e la nomina degli arbitrati. La legge di stabilità ha infatti previsto una seconda modalità di richiesta di indennizzo, in questo caso totale ma anche eventuale. Il ricorso all’arbitrato per l’ottenimento di un rimborso al 100% sarà infatti subordinata all’accertamento da parte dei collegi arbitrali (dovrebbero essere almeno 8) della“violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza" fissati dal Testo unico della finanza.
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