Niente più garanzie per i rimborsi IVA fino a 15.000 €. Con il Decreto Crescita (D.L. n. 91/2014) il Governo ha previsto una procedura più semplice per ottenere il rimborso del credito IVA.
Il Decreto Crescita (D.L. n. 91/2014) ha riformulato quanto previsto dall’articolo 38-bis del DRP 633/72 in tema di rimborsi IVA annuali e infrannuali, semplificando l’iter procedurale che adesso non prevede più il rilascio di alcuna garanzia per importi fino a 15.000 €.
Per i crediti chiesti a rimborso di importo superiore a 15.000 €, la fidejussione potrà essere sostituita dal visto di conformità. L’agente della riscossione oltre all’imposta rimborserà anche gli interessi maturati sino alla data del rimborso.
Queste le principali innovazioni apportate all’art. 38 del decreto IVA, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare i tempi per ottenere rimborsi fiscali da parte delle imprese, garantendogli maggiori possibilità di chiudere l’iter in tempi brevi. Sarà, quindi possibile scegliere di farsi accreditare la somma direttamente in banca, in base alle coordinate bancarie comunicate.
Per i crediti IVA chiesti a rimborso superiori ai 15.000 €, l’istanza o la dichiarazione dovrà contenere il visto di conformità “pesante”, rilasciato da un Caf un Commercialista Abilitato o dal Collegio Sindacale. Questo senza che sia necessario presentare alcuna fidejussione bancaria.
Le norme attualmente in vigore prevedono altresì che per beneficiare dall’esonero della prestazione della garanzia bancaria, sia necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la seguenti condizioni:
- rispetto a quanto risultante dall’ultimo bilancio approvato non sono intervenute: diminuzioni patrimoniali superiori al 40%; diminuzioni della consistenza degli immobili superiori al 40%, a seguito di cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
- non è cessata l’attività né sono state effettuate cessioni d’azienda o rami d’azienda compresi nell’ultimo bilancio approvato;
- non sono state cedute, nel caso in cui il rimborso sia richiesto da una società di capitali non quotata in mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa, per un importo superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati regolarmente versati i contributi previdenziali e assistenziali.
La dichiarazione sostitutiva va presentata a seguito di richiesta da parte:
- dell’Agente della riscossione, se il contribuente si avvale della procedura semplificata;
- dell’Agenzia delle Entrate, se l’erogazione del rimborso è effettuata con la procedura ordinaria.
Le nuove norme prevedono altresì che la prestazione della garanzia sia obbligatoria nei seguenti casi:
- attività d’impresa esercitata da meno di due anni;
- soggetti passivi che hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica relativi all’IVA dovuta o all’eccedenza detraibile dai quali risulti, per ogni anno, una differenza tra importi accertati e imposta dovuta / eccedenza di credito superiore a determinati importi;
- credito Iva derivante da cessazione attività.
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