Riforma forense, formazione continua, corsi di aggiornamento, ottenimento crediti ed esoneri: cosa cambia da gennaio 2015

Valentina Brazioli

29 Ottobre 2014 - 09:00

Con l’entrata in vigore della Riforma forense, che sostituisce il vecchio regolamento datato 2007, l’art. 11 della nuova disciplina (legge 247/2012) regola la formazione continua, sdoppiandola in attività formativa e attività di aggiornamento. Ecco come funziona e chi ne è esonerato.

Riforma forense, formazione continua, corsi di aggiornamento, ottenimento crediti ed esoneri: cosa cambia da gennaio 2015

Riforma forense, attività di formazione e di aggiornamento al via dal primo gennaio 2015. L’art 11 della nuova disciplina dell’ordinamento forense (legge 247/2012) è stato attuato dal regolamento 6/2014 pubblicato sul sito del consiglio nazionale forense. Una novità che ricomprende tutti gli aspetti della formazione continua, riassumibile in una serie di step.

Attestato di formazione continua

Su richiesta dell’avvocato, il consiglio dell’ordine rilascerà l’attestato di formazione continua, di natura strettamente personale e non estendibile (in nessun caso) all’eventuale studio associato. L’attestato in sé costituirà titolo indispensabile per ammettere tirocinanti, nonché per l’iscrizione dell’avvocato stesso in specifici elenchi previsti da normative e convenzioni.

Crediti formativi

Gli avvocati saranno tenuti, nel corso di tre anni, ad ottenere 60 crediti formativi (almeno 15 ogni anno) di cui nove in ordinamento forense, previdenza forense o deontologia forense. L’obbligo scatta a partire dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco di tirocinanti con patrocinio. Inoltre, il nuovo regolamento fissa un tetto del 40 per cento per l’utilizzo della formazione a distanza.

Entrata in vigore del Regolamento

Anche se il nuovo regolamento entra in vigore solo a partire dal 1 gennaio 2015, verranno considerati comunque conseguiti tutti i crediti formativi maturati a partire dal 1 gennaio di quest’anno.

Attività di formazione e di aggiornamento

Le attività da seguire sono divisibili in due tipi: di aggiornamento per l’adeguamento della formazione iniziale, di formazione per acquisire nuove competenze o maggiore specializzazione. Il numero di crediti ottenibili variano anche a seconda della durata dell’attività: se parliamo di aggiornamento, per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) vengono riconosciuti da 1 a 3 crediti; per gli eventi che durano un’intera giornata da 2 a 4 crediti. Se, invece, si tratta di formazione, sono concessi da 2 a 4 crediti per eventi della durata di mezza giornata e da 6 fino a 20 crediti per eventi di una o più giornate.

Sono previsti accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative e all’esito delle verifiche i crediti formativi possono essere ridotti o revocati.

E chi non ottiene i crediti?

La violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale (nonché la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo) costituiscono infrazioni disciplinari secondo il codice deontologico forense.

Chi è esonerato dalla formazione continua?

Se con la vecchia disciplina erano esonerati gli avvocati iscritti all’albo da 40 anni, dal 2015 saranno esonerati gli avvocati iscritti da 25 anni o dai 60 anni d’età in poi.

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