Riforma Ordine degli avvocati: ecco come cambia l’attività forense

Marta Panicucci

19/01/2013

Riforma Ordine degli avvocati: ecco come cambia l’attività forense

Selezione più dura per accedere alla professione, formazione e assicurazione civile obbligatoria, maggiori controlli sulla correttezza degli avvocati e modifica delle tariffe, sono solo alcune delle tante novità che interessano l’ordine degli avvocati.
È di ieri la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 che dopo 80 anni di stallo riforma l’attività forense.

La nuova legge, appena pubblicata in gazzetta, ha diversi scopi: in primis quello di permettere solo ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente l’accesso alla professione di avvocato. Altro importante obiettivo che la riforma si prefigge è quello di garantire una maggiore trasparenza verso i cittadini e quindi un maggior controllo sulla correttezza di chi esercita attività forense.
Di seguito sono illustrate le principali novità.

Accesso alla professione

Per accedere alla professione di avvocato i giovani praticanti dovranno sostenere una prova orale e tre prove scritte da svolgere senza codici commentati. Banditi, quindi, i codici annotati con la giurisprudenza, i candidati avvocato dovranno cavarsela con i soli testi di legge.
Per quanto riguarda l’orale, attualmente è prevista la discussione di brevi questioni su materie già studiate nel percorso universitario. Con la nuova normativa il praticante avvocato dovrà discutere brevi questioni, ma anche dimostrare la conoscenza di tutte le materie indicate (civile, penale e le due procedure)

Tirocinio

Grandi novità anche per la “pratica forense” che d’ora in avanti si chiamerà semplicemente tirocinio. La nuova legge conferma che sei mesi di tirocinio potranno essere svolte nel corso dell’ultimo anno universitario, almeno sei mesi dovranno, invece, svolgersi sotto la direzione di un avvocato abilitato. La durata complessiva è di 18 mesi. A ciò si aggiunge l’obbligo di frequentare un corso di formazione, sempre della durata di 18 mesi.

Formazione permanente

La nuova legge sull’ordine degli avvocati obbliga chi esercita la professione a curare costantemente le proprie competenze professionali al fine di assicurare al cliente prestazioni professionali di qualità.

Determinazione delle tariffe

L’articolo 13 della riforma dell’ordine prevede che il compenso per l’attività svolta sia preventivamente pattuito per iscritto; descrive le modalità di pattuizione inserendo, tra le altre, quella a percentuale sul valore dell’affare. Inoltre, proibisce di stabilire tale compenso in base al risultato ottenuto dall’avvocato. La legge ribadisce l’obbligo ad una chiara informazione sui costi del lavoro chiesto dal cliente. Su richiesta del cliente l’avvocato deve presentare regolare preventivo, altrimenti il compenso sarà stabilito in base ai parametri del regime tariffario.

Articolo 21

L’iscrizione e la permanenza nell’albo degli avvocati non sarà più possibile a tutti coloro che ottengono l’abilitazione, ma soltanto a chi dimostri di esercitare effettivamente la professione in modo abituale, prevalente e continuativo. La continuità e l’abitualità prevedono l’apertura di una partita Iva; mentre il requisito dell’effettività e la prevalenza saranno accertate con ogni mezzo disponibile, escludendo, però, i riferimenti al reddito.

Assicurazione

La nuova riforma dell’ordine degli avvocati prevede l’obbligo per il legale di stipulare una polizza assicurativa, pena l’illecito disciplinare, per la responsabilità civile volta a coprire anche tutti i documenti, titoli e valori ricevuti dal cliente.

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