Regime forfettario: può aderire anche chi chiude una Srl entro l’anno

Isabella Policarpio

30 Maggio 2019 - 13:17

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Regime forfettario: chi liquida una Srl entro l’anno e inizia un’attività nello stesso ambito economico può aderire al regime agevolato. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 Regime forfettario: può aderire anche chi chiude una Srl entro l’anno

Regime forfettario: chi chiude una Srl entro la fine dell’anno può aderire al regime agevolato per il 2019. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate della risposta ad interpello numero 171 del 30 maggio 2019.

Nella stessa risposta, le Entrate coglie l’occasione di fornire chiarimenti in merito alle cause ostative per l’applicazione del regime forfettario, richiamando la circolare numero 9/E con le linee generali sul tema.

Nel caso di specie, viene riconosciuta la possibilità di aderire al regime forfettario al contribuente che, entro la fine dell’anno, liquida la Srl controllata, la cancella dal Registro delle imprese e inizia un’attività in libera professione nello stesso ambito economico della Società cessata.

Regime forfettario e chiusura di Srl: la risposta n. 171 dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta ad interpello n. 171 (in allegato) l’Agenzia delle Entrate risolve il dubbio dell’istante che chiedeva se fosse possibile aderire al regime forfettario in caso di chiusura di Srl entro l’anno.

Nel dettaglio, il contribuente intende liquidare la Società prima della fine dell’anno, aprire la partita Iva per iniziare un‘attività nello stesso settore economico della Società cessata e aderire al regime agevolato, tutto entro il 2019.

In altre parole, l’istante interroga l’Agenzia circa la presenza o meno di cause ostative al regime forfettario, dubbio che viene risolto in senso positivo.

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 171 del 30/05/2019
Clicca qui per consultare il pdf

La soluzione prospettata dal contribuente

La soluzione del contribuente istante è a favore del regime forfettario. Egli, infatti, ritiene di poter aderire al regime fiscale agevolato, nel corso del 2019, dopo la chiusura della Srl entro l’anno in corso. Infatti, egli ha intenzione di aprire la partita Iva e svolgere un’attività di lavoro autonomo nello stesso settore economico della Società cessata, evitando così, la causa ostativa.

Sì al regime forfettario se la Srl viene chiusa entro l’anno: la soluzione dell’Agenzia delle Entrate

Dunque, l’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente al quesito, aderendo alla soluzione prospettata dall’istante.

Quindi, il contribuente potrà senza dubbio aderire al regime forfettario, ma solo dopo aver liquidato effettivamente la Società controllata dal Registro delle imprese, operazione da portare a termine prima di avviare l’attività di lavoro autonomo.

Nei suoi confronti, infatti, l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione di cause ostative.

Regime forfettario, le cause ostative

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate coglie l’occasione per fare dei chiarimenti sulle cause ostative al regime forfettario, richiamando la circolare n. 9/E del 2019.

Precisamente, sono cause ostative al regime agevolato:

  • il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  • l’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Per quanto riguarda la decorrenza della causa ostativa, assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl a quelle esercitate dal contribuente in regime agevolato.

Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente potrà aderire al regime forfettario per il 2019 in quanto la presenza della causa ostativa verrà valutata in questo anno e, se risultasse presente, comporterebbe la decadenza dal regime per il 2020.

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