Redditi sugli immobili: casi di esenzione IRPEF

Simone Traversa

22 Febbraio 2016 - 09:13

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In alcuni casi immobili, fabbricati o case generano redditi non soggetti a imposizioni fiscali IRPEF, vediamo di fare chiarezza sui casi.

Redditi sugli immobili: casi di esenzione IRPEF

I redditi di alcuni immobili, case o fabbricati possono essere esentati dall’imposta IRPEF.

Non tutti i redditi sono infatti tassabili e alcuni prevedono forti sconti sulle imposte, bisogna però fare chiarezza sulle esenzioni dei redditi generati da immobili.

Ecco allora una guida sulle esenzioni dei redditi generati da immobili, fabbricati o case, in modo da dare qualche indicazione per risparmiare un po’ di soldi.

Immobili esentati dal pagamento IRPEF sui redditi

Vi sono numerose tipologie di fabbricati che sono esentati dal pagamento dell’IRPEF, ad esempio: fabbricati rurali destinati a essere utilizzati come agriturismi; oppure quelli destinati ad abitazione (dal possessore o dell’affittuario dei terreni) ed effettivamente adibiti a usi agricoli che non generano reddito su cui pagare le tasse (perché, in tal caso, il reddito imponibile viene assorbito dal reddito catastale su cui si versano le imposte).

Sono esenti pertanto anche le costruzioni rurali utilizzate come abitazione sia del possessore sia dell’inquilino e adibite a usi agricoli perché la tassazione sarà ricompresa nel reddito dominicale (quella parte di reddito relativo alla proprietà dei beni e non al concreto esercizio dell’attività agricola).

I redditi dei fabbricati nelle zone rurali, che alla data del 7 maggio 2004 non sono utilizzabili come abitazioni, non sono soggetti a IRPEF purché vengano ristrutturati nel rispetto della normativa vigente dall’imprenditore agricolo proprietario. Tali immobili acquisiscono i requisiti di abitabilità e sono concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.

Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni così come riportato nelle istruzioni del modello 730 dell’Agenzia delle Entrate.

Anche i redditi dei fabbricati utilizzati per fini agricoli, protezione delle piante, conservazione di prodotti agricoli, custodia delle macchine o degli attrezzi o delle scorte occorrenti per la coltivazione non sono soggetti a tassazione IRPEF.

A queste categorie si aggiungono:

  • immobili aperti al pubblico (musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche) che risultano non locati o comunque non generano reddito in capo al possessore per altre attività derivanti dal loro utilizzo, anche se il possesso deve essere dichiarato dal contribuente all’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
  • immobili non ancora in possesso delle licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;.
  • fabbricati destinati all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati e se le loro pertinenze non generano reddito imponibile in capo ai possessori;
  • fabbricati e immobili che sono oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento;
  • costruzioni strumentali alle attività agricole (come la serra o il fabbricato per la conservazione di prodotti o attrezzi);
  • locali per la portineria, alloggio del portiere e altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro.

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