Omicidio preterintenzionale

Isabella Policarpio

13/12/2018

18/12/2018 - 14:44

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L’omicidio preterintenzionale sussiste quando la morte della vittima è una conseguenza non voluta dall’agente che ha commesso percosse o lesioni personali. Disciplina e definizione della fattispecie di reato.

Omicidio preterintenzionale

Il reato di omicidio preterintenzionale si verifica quando il soggetto agente pone in essere una condotta pericolosa con lo scopo di ledere la vittima e, senza volerlo, ne provoca la morte. Per questa ragione, viene anche chiamato “omicidio oltre l’intenzione” in quanto uccidere non è la finalità che spinge l’agente a commettere il fatto.

Si tratta di una fattispecie di reato autonoma rispetto all’omicidio volontario e colposo, nella quale il giudice deve valutare attentamente l’elemento psicologico del reo, per verificare le sue reali intenzioni e se la morte poteva essere prevista ed evitata.

L’omicidio preterintenzionale si consuma solo nei confronti di chi compie degli atti violenti o pericolosi volti a ledere l’integrità fisica della vittima: infatti il colpevole, pur non volendo la sua morte, deve aver agito per provocare una lesione.

Per la fattispecie in esame, la legge prevede una pena molto severa, ovvero la reclusione da 10 a 18 anni, che può essere aumentata dal giudice quando ricorrono specifiche circostanze aggravanti.

Definizione e disciplina

L’omicidio preterintenzionale, ovvero “oltre l’intenzione dell’agente”, è disciplinato dall’articolo 584 del Codice Penale, come una fattispecie autonoma rispetto all’omicidio colposo e volontario.

In questo, la scelta del legislatore italiano, si differenzia da quanto previsto nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, dove l’omicidio preterintenzionale è riconosciuto solamente come un’aggravante dell’omicidio colposo.

Per fare un esempio, commette omicidio preterintenzionale il soggetto che percuote un passante per rubargli il portafoglio e ne provoca la morte perché la vittima, inciampando, sbatte la testa a terra.

Il testo dell’articolo su citato recita:

“Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.”

Difatti, il legislatore penale prevede che il soggetto agente deve aver compiuto gesti pericolosi od omissioni configurabili nel reato di percosse, ex articolo 581, e nel reato di lesione personale, ex articolo 582 del Codice Penale. L’omicidio preterintenzionale c’è solo quando la morte è una conseguenza non voluta delle predette condotte delittuose.

Il difficile compito di valutare se l’omicidio è preterintenzionale o meno spetta al giudice di merito. Quest’ultimo è tenuto ad una valutazione articolata: prima di tutto deve verificare se le percosse e le lesioni sono state commesse con dolo, in secondo luogo deve verificare se la realizzazione dell’evento morte è stata involontaria, infine deve stabilire se tra le azioni/omissioni commesse e la morte c’è il nesso di causa-effetto.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 5676 del 2014, in tema di accertamento dell’elemento psicologico, dispone che il giudice deve basare il suo giudizio su una rigorosa valutazione degli elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta. Tuttavia, quando gli elementi a disposizione sono carenti, il giudizio è rimesso alla discrezionalità del giudice.

Le circostanze aggravanti

Al delitto di omicidio preterintenzionale si possono applicare delle circostanze aggravanti che aumentano la pena prevista (che ricordiamo va da 10 a 18 anni di reclusione) da un terzo fino alla metà.

Le ipotesi aggravanti sono tassativamente elencate dall’articolo 585 del Codice Penale e sono due:

  • quando il fatto viene commesso con armi o con sostanze corrosive;
  • quando il fatto è commesso da più persone.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle armi, la giurisprudenza ha fissato negli anni quali sono quelle idonee a configurare la circostanza aggravante, ovvero le armi da sparo e tutte quelle con finalità specifica di uccidere, gli strumenti offensivi dei quali la legge vieta il porto o che sono detenute senza un giustificato motivo, i materiali esplodenti e i gas asfissianti.

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# Reato

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