Omicidio volontario

Isabella Policarpio

18 Dicembre 2018 - 13:38

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L’omicidio volontario o doloso è la fattispecie di reato commessa da chiunque provochi la morte di un terzo, con coscienza e volontà. Può essere commesso sia con una condotta attiva che omissiva e, in particolari circostanze, è punito con l’ergastolo.

Omicidio volontario

Il delitto di omicidio volontario o doloso è una delle fattispecie di reato più gravi previste dal nostro ordinamento giuridico. Si differenzia dall’omicidio colposo e preterintenzionale per l’elemento soggettivo: qui, infatti, il soggetto agente commette il fatto con la coscienza e la volontà di uccidere la vittima.

Il giudice di merito deve accertare l’esistenza del dolo e la sua sussistenza nel corso di tutto il progetto criminoso, e poi comminare la pena prevista, tenendo in considerazione le numerose circostanze aggravanti previste dal Codice Penale.

Il delitto di omicidio volontario o doloso non richiede una forma particolare, infatti può essere compiuto con qualsiasi condotta, sia attiva che omissiva; inoltre, la legge non fa alcuna differenza sul tipo di soggetto agente, essendo l’omicidio un “reato comune.”

Vediamone definizione, disciplina e quadro sanzionatorio, secondo il Codice Penale.

Disciplina normativa

L’omicidio doloso, più comunemente detto omicidio volontario, si ha quando il soggetto agente provoca la morte di una persona in modo premeditato o non premeditato. Questa tipologia di delitto è più grave rispetto all’omicidio preterintenzionale e colposo, in quanto la l’evento morte è voluto, anzi spesso è l’esternazione di un piano criminoso architettato a tavolino. L’omicidio doloso è disciplinato dall’articolo 575 del Codice Penale, che ne prevede la forma, la sanzione e tipologia di soggetto agente.

Iniziamo l’analisi del reato di omicidio doloso/volontario partendo dal soggetto attivo: la legge non prescrive alcuna limitazione in merito all’agente; si tratta, infatti, di un reato “comune” in quanto può essere commesso da “chiunque”. Per quanto riguarda la forma del delitto, ovvero le modalità in cui si esplica il fatto, l’omicidio volontario rientra nella categoria dei reati a “forma libera”, vuol dire che il legislatore, per garantire la maggiore tutela possibile, non definisce delle condotte predefinite, ma il reato si considera commesso a prescindere dal modo in cui si provoca la morte della vittima. Naturalmente, il giudice di merito dovrà accertare l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta del soggetto agente e la morte.

Invece, per quanto concerne il soggetto passivo (cioè la vittima), la norma prescrive che deve trattarsi di un altro uomo, quindi una persona diversa dall’agente. Il punto in questione potrebbe sembrare banale, invece occorre fare delle precisazioni: secondo la giurisprudenza, la qualità di uomo, quindi l’indipendenza dal corpo materno, si acquisisce nel momento in cui ha inizio il distacco del feto dall’utero della donna. Quindi, anche chi provoca volontariamente la morte del feto può subire la condanna per omicidio doloso.

L’elemento psicologico: la volontà

Ciò che differenzia la condotta ex 575 del Codice Penale rispetto alle altre categorie di omicidio è l’elemento psicologico, cioè l’atteggiamento con il quale il reo ha commesso il fatto.

Nell’omicidio volontario l’elemento psicologico è il dolo, il quale viene definito dall’articolo 43 del Codice Penale come segue:

“Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.”

Quindi, secondo il Codice, è sufficiente che l’agente nel compiere l’omicidio abbia avuto la consapevolezza che dalle sue azioni od omissioni sarebbe derivata la morte della vittima.

Quadro sanzionatorio

La pena prevista dal legislatore è la reclusione non inferiore a 21 anni, ma il giudice di merito può comminare delle sanzioni maggiori quando ricorrono le circostanze aggravanti previste dall’articolo 576 del Codice Penale, per esempio quando il fatto è premeditato o commesso con sevizie e torture.

In particolare, il giudice condanna l’agente alla pena dell’ergastolo quando:

  • il fatto è commesso contro l’ascendente o il discendente;
  • l’omicidio è premeditato, quindi pensato anticipatamente e rispondente ad un piano criminoso;
  • il reo utilizza veleni o altri mezzi insidiosi;
  • il fatto è commesso da un latitante o da un associato a delinquere per sottrarsi all’arresto o alla cattura;
  • l’omicidio avviene dopo atti persecutori;
  • il fatto è commesso contro un ufficiale delle Polizia giudiziaria o un altro agente di Pubblica sicurezza nello svolgimento del servizio.

Ancora, l’articolo 577 del Codice Penale prevede che la reclusione sia aumentata da 24 a 30 anni quando l’omicidio volontario è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, i genitori o i figli adottivi ed altri affini in linea retta.

Argomenti

# Reato

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