C’è reato di omesso versamento solo se è stata presentata la dichiarazione IVA secondo una recente sentenza della Cassazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38457/2016, ha dichiarato che il reato di omesso versamento IVA, l’imposta sul valore aggiunto, sussiste solamente se il debito di imposta risulta dalla dichiarazione annuale che viene presentata dal contribuente.
In assenza della dichiarazione annuale IVA, invece, l’illecito sarà configurabile come omessa dichiarazione, punibile ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 74/2000.
Omesso versamento IVA: reato se c’è dichiarazione
Il caso giunto sulle scrivanie della Suprema Corte trae origine da un imprenditore, imputato per il reato di emissione di fatture false per l’omesso versamento dell’IVA. Condannato in primo grado, l’imprenditore ricorreva in appella, dove la sentenza veniva solamente in parte riformata.
La Corte territoriale, in maniera più specifica, assolveva l’imputato dall’illecito di emissione di fatture false, confermando la condanna per l’omesso versamento dell’Iva.
Omesso versamento IVA: le novità dalla Cassazione
La difesa dell’imprenditore ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo che il reato di omesso versamento dell’IVA non poteva dirsi configurato poiché non risultava presentata la dichiarazione annuale da cui sarebbe poi dovuta emergere l’imposta dovuta.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha effettivamente accolto il ricorso assolvendo l’imprenditore dall’omesso versamento IVA, perché il fatto non sussiste. I giudici della Suprema Corte hanno infatti rilevato che il presupposto per poter configurare il reato di cui si è fatto cenno non è solo il superamento della soglia penale (250 mila euro), quanto anche che sia stata effettivamente presentata la dichiarazione IVA, da cui risulti l’imposta dovuta, non versata.
Pertanto, l’omissione deve avere a oggetto l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla base della dichiarazione annuale, e nell’ipotesi in cui la dichiarazione non risulti regolarmente presentata dal soggetto contribuente, l’illecito configurabile non è quello dell’omesso versamento, bensì dell’omessa dichiarazione.
In aggiunta a ciò, la Corte di Cassazione ha ricordato che dalla dichiarazione IVA presentata deve risultare un debito di imposta, e pertanto la fattispecie non sarebbe integrata se dalla stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario, invece di un debito.
Nel caso in esame, non solamente l’imposta sul valore aggiunto che erano dovuta per l’esercizio contestato era sotto soglia, ma soprattutto non risultava essere presentata la relativa dichiarazione. In altri termini - ha concluso la Corte - rimaneva mancante uno degli elementi essenziali del reato che, dunque, non aveva ragione di sussistere.
In ragione di ciò, la Corte ha provveduto ad annullare la sentenza di condanna dell’imprenditore, formulando la relativa assunzione con formula piena, proprio in virtù del motivo che il fatto non sussiste.
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