Stop allo spam nelle PEC dei liberi professionisti

Guendalina Grossi

1 Marzo 2018 - 17:10

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PEC liberi professionisti: il Garante per la privacy nella newsletter n. 438 del 28 febbraio 2018 ha disposto il divieto dell’invio di email promozionali.

Stop allo spam nelle PEC dei liberi professionisti

Stop allo spam nelle PEC dei professionisti: a stabilirlo è il Garante per la protezione dei dati personali.

Dopo le numerose segnalazioni che l’Autorità ha ricevuto, quest’ultima ha iniziato ad effettuare dei controlli più approfonditi: un’associazione e una società terza erano riuscite ad ottenere, in modo illecito, gli indirizzi Pec di molti liberi professionisti.

Una volta rintracciati tali indirizzi la società in questione ha iniziato ad inviare messaggi promozionali, intasando le caselle PEC di molti avvocati e commercialisti.

Stop agli spam nella PEC dei professionisti

Il Garante per la Privacy con la newsletter n. 438 del 28 febbraio 2018 ha vietato l’invio di email promozionali sulla Pec dei liberi professionisti.

Come abbiamo precedentemente accennato la decisione dell’Autorità è stata presa dopo alcuni accertamenti effettuati dai quali è emerso che erano stati reperiti in modo illecito gli indirizzi email di molti avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai.

La società aveva quindi iniziato ad inviare a più di 800.000 professionisti diverse e-mail, contenenti la notizia della pubblicazione di un bando di selezione per “consulente reputazionale”, l’invito a partecipare ad un webinar e articoli relativi alla società mittente.

Visto che oltre ad essere stati trattati senza consenso, gli indirizzi di posta elettronica certificata erano stati reperiti in modo illecito dal registro Ini-Pec (Indice nazionale dei domicili digitali), il Garante ha deciso di proibire alla società e all’associazione l’ulteriore illecito trattamento dei dati dei professionisti e ne ha prescritto la cancellazione, riservandosi di valutare eventuali profili sanzionatori.

Tutela della privacy per le PEC dei professionisti

L’Associazione e la società hanno cercato di giustificarsi affermando che loro si ritenevano esentate dalla richiesta del consenso preventivo sulla base della presunta natura “istituzionale” delle comunicazioni.

È chiaro però che le email avevano carattere promozionale, in quanto favorivano le attività dell’associazione connesse alla figura di “consulente reputazionale” e dunque dovevano essere inviate nel rispetto delle regole previste dal Codice privacy e dalle Linee guida del Garante in materia di attività promozionale e contrasto allo spam.

Inoltre, anche non volendo tenere in considerazione quanto appena detto, non si può negare il fatto che le società hanno reperito in modo illecito gli indirizzi Pec.

Questo va in netto contrasto con quanto previsto dalla normativa che stabilisce che l’estrazione di elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi è consentita solo alle pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

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# Legge

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