Polizze dormienti, c’è tempo fino all’8 aprile 2016 per riscuotere il premio assicurativo «assopito»

Barbara Manna

30 Marzo 2016 - 12:22

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Come fare per recuperare i premi assicurativi di polizze vita dormienti: i dettagli forniti da Consap e Ministero dello Sviluppo Economico. Termini di presentazione e requisiti necessari per procedere con la richiesta di quanto spetta

Polizze dormienti, c’è tempo fino all’8 aprile 2016 per riscuotere il premio assicurativo «assopito»

Chi ha diritto a riscuotere il premio delle polizze dormienti, premi assicurativi vita caduti in prescrizione ha tempo fino all’8 aprile 2016 per richiedere quanto spetta di diritto. Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha aperto una nuova finestra per il recupero delle somme spettanti, mettendo a disposizione tutti i dettagli ai consumatori per procedere in modo corretto.

Le indicazioni sono contenute nell’Avviso di rimborsabilità disponibile sul sito della società www.consap.it

Nell’Avviso Consap premette che «è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, previo parere da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della gestione della procedura diretta, per le predette finalità, alla corresponsione di indennizzi in favore dei consumatori danneggiati in connessione diretta o indiretta alla retroattività delle modifiche intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita e di effetti di tale prescrizione o, comunque, alla scarsa disponibilità e tempestività dell’informazione relativa al susseguirsi di tali modifiche».

Con precedenti due avvisi pubblici, sono state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta anteriormente alla data del 31 dicembre 2009.

E ora come fare? Vediamo
Per la compilazione della domanda va utilizzato il modulo disponibile presso i siti www.consap.it e www.mise.gov.it. Le domande di rimborso parziale devono pervenire entro e non oltre l’8 aprile 2016.
I requisiti
Di seguito le condizioni indicate da Consap che devono sussistere per richiedere il rimborso:

  • evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato deve essere intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  • prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° aprile 2010;
  • rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti.
  • non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti due avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

Come presentare la domanda di rimborso
La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi:

  • Raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Consap Spa - Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 00198, Roma (saranno istruite solamente le domande pervenute entro l’8 aprile 2016);
  • Plico a mano: le domande possono essere presentate all’indirizzo di cui sopra dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì (la data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap);
  • Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: consap@pec.consap.it. (non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata).

Come e cosa presentare
Deve essere inviata o presentata una domanda per ogni singola polizza per la quale si chiede il rimborso. Sul plico inviato per raccomandata o plico presentato a mano deve essere apposta la dicitura: “Gestione Polizze Dormienti”.
Il plico deve contenere lo schema di domanda disponibile sul sito Consap e la seguente documentazione:

1. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
2. copia del codice fiscale;
3. copia della polizza vita;
4. originale dell’attestazione rilasciata dagli Intermediari (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita, altro), in cui l’Intermediario dichiari di aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita;
Per tutti i dettagli si rimanda all’Avviso della società Consap.

Se la domanda viene accettata?
In caso di accoglimento della domanda, viene corrisposto al massimo il 70% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti, con le modalità espresse nel punto 6 dell’Avviso e cioè in sintesi:
"conclusa l’istruttoria entro il 20 settembre 2016, entro la fine del mese di novembre
2016, Consap determinerà l’ammontare complessivo degli importi da rimborsare e chiederà al Ministero l’accredito della relativa somma. La società provvederà a disporre i rimborsi in favore dei singoli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all’accredito di cui sopra.

Da non dimenticare: in fase di domanda è importante indicare l’IBAN del conto su cui si vuole ricevere il rimborso della polizza dormiente.

I dettagli sull’Avviso Consap

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