Permessi Legge 104: cosa succede se coincidono con le ferie programmate?

Chiara Troncarelli

23 Maggio 2016 - 19:46

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Permessi Legge 104: il Ministero del Lavoro spiega le modalità di fruizione dei permessi retribuiti per assistere i disabili in caso di coincidenza con le ferie programmate.

Permessi Legge 104: cosa succede se coincidono con le ferie programmate?

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n.20 del 20 maggio 2016, in ambito di assistenza ai disabili, ha chiarito le modalità di fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104 in caso di coincidenza con le ferie programmate.

Permessi Legge 104: cosa sono e a chi spettano?

La legge n.104/1992 ha previsto una serie di disposizione finalizzate a garantire la tutela dei diritti delle persone affette da disabilità.

Tra le norme introdotte dalla Legge 104, l’art. 33 comma 3 riconosce il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso retribuito mensile (frazionabili in ore) ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado soltanto se:

  • i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età;
  • siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Permessi Legge 104: cosa succede in caso di coincidenza con le ferie programmate?

Come chiarisce il Ministero del Lavoro, i permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 hanno lo scopo di garantire alle persone affette da disabilità una assistenza sia materiale che morale in linea con la finalità normativa di tutelare i diritti degli stessi.

Ma cosa succede se la fruizione dei permessi avviene durante il periodo di ferie programmate o di fermo produttivo aziendale?

E’ quanto ha chiesto la Cgil che ha presentato istanza di interpello al Ministero del Lavoro per avere chiarimenti in merito al caso in cui il datore di lavoro neghi l’utilizzo dei suddetti permessi se coincidenti con il periodo di ferie programmate o nel caso di chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo), nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia.

In risposta all’interpello, il Ministero del Lavoro ha chiarito che in caso di necessità di assistenza del disabile durante la fruizione delle ferie o della chiusura aziendale, il godimento del permesso sospende la fruizione delle ferie.

Infatti la finalità dell’istituto delle ferie è quella di consentire ai lavoratori di

“recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa corrispondendo altresì ad esigenze,anche di carattere ricreativo, personali e familiari”

così come previsto e garantito dalla Costituzione all’art. 36, ult.comma.

Per questo motivo secondo il Ministero si applicherà il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile rispetto a quelle tecnico organizzative dell’azienda.

Quindi, sebbene il datore di lavoro possa decidere ai sensi dell’art. 2109 c.c. il periodo di godimento delle ferie annuali ed in ragione delle esigenze produttive, prevedere una programmazione della fruizione delle ferie, ovvero la chiusura dello stabilimento per fermo produttivo, resta escluso che possa negare la fruizione dei permessi ex Legge 104/92 durante il periodo di ferie già programmate.

Rimane sempre per il datore di lavoro la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza del disabile.

Ne consegue quindi che in caso di coincidenza tra permessi retribuiti e ferie, prevarranno i permessi, mentre le ferie non godute verranno usufruite in un altro periodo in accordo con il datore di lavoro così come avviene in caso di malattia.

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