Pensione Opzione donna, contributi misti: finestra da autonoma o dipendente?

Carmine Orlando

16/06/2020

02/12/2022 - 11:00

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Se si hanno contributi versati da lavoratrice dipendente ma anche autonoma, con quale requisito si va in pensione con l’Opzione Donna? Attenzione al ricongiungimento dei contributi.

Pensione Opzione donna, contributi misti: finestra da autonoma o dipendente?

Tra i diversi quesiti che si pone una lavoratrice, c’è quello che riguarda l’accesso alla pensione con l’opzione donna in caso di contributi misti. Quali sono i requisiti con cui accedere al trattamento pensionistico nel caso si sia lavorato da dipendente e anche da autonoma?

Intanto, c’è da ricordare che l’opzione donna permette a una lavoratrice di andare in pensione con 35 anni di contributi e avendo compiuto 58 anni d’età nel caso si tratti di una dipendente, mentre con 35 anni di contributi ma 59 anni d’età nel caso di una lavoratrice autonoma. Se si tratta di una lavoratrice Ex Inpdap, FS e Poste, il requisito contributivo è di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni con 58 anni d’età. Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2019. La finestra mobile per le lavoratrici autonome è di 18 mesi, 12 mesi nel caso delle altre due tipologie di lavoratrici.

Se una lavoratrice ha maturato una parte di contributi da lavoro dipendente e un’altra parte come autonoma, a quale requisiti deve fare riferimento per andare in pensione con l’Opzione donna? La risposta è:autonoma con 59 anni d’età e una finestra di 18 mesi.

Quindi, non conta il numero di anni di contributi maturati da lavoratrice dipendente o autonoma, basta che vi siano contributi versati per quest’ultima categoria. Nel caso in questione, ovvero di contributi misti, per accedere alla pensione Opzione Donna è necessario effettuare il ricongiungimento dei contributi presenti nella gestione dei lavoratori autonomi con quelli presenti nella gestione dei lavoratori dipendenti.

A questo proposito, la ricongiunzione dei contributi è onerosa e avviene su richiesta dell’interessato. Non si tratta di una somma semplicistica degli anni di contributi e la domanda deve essere presentata presso l’Ente nel quale si vuole rivolgerli. L’istanza si può fare solo una volta o al massimo una seconda volta trascorsi almeno 10 anni dalla precedente e solo nel caso in cui ci si rivolga a una gestione diversa.

Il passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo provoca un taglio medio dell’assegno che andranno a percepire, di circa il 20-30% rispetto al sistema misto. La riduzione dell’importo è variabile, molto dipende dalle caratteristiche della lavoratrice, età, carriera, retribuzione e anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime. Se i livelli di retribuzione risultano alti sin dai primi anni di iscrizione all’INPS, quindi in regime retributivo, la decurtazione sarà minore rispetto a una maggiore anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

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