Parere penale seconda traccia esame avvocato: soluzione e sentenze della Cassazione utili

Isabella Policarpio

11/12/2019

12/12/2019 - 08:32

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Seconda traccia parere penale sullo scambio di fotografie pedopornografiche. Diverse le sentenze della Cassazione necessarie, la n. 11675/2016 e la n.39039/18. Ecco la soluzione possibile.

Parere penale seconda traccia esame avvocato: soluzione e sentenze della Cassazione utili

La traccia B del parere di diritto penale riguarda lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico che coinvolge due ragazzi, di cui una minorenne. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale su tracce e soluzioni esame avvocato dell’atto giudiziario di civile, penale e amministrativo.

Per redigere correttamente il parere, i candidati devono prendere in considerazione la disciplina degli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600 undecies. Inoltre la questione deve essere affrontata alla luce della sentenza numero n. 39039/18, sulla pornografia minorile della Cassazione, sez. III Penale, depositata il 28 agosto.

Indispensabile per lo svolgimento della seconda traccia anche la sentenza numero 11675 del 18/02/2016, Cassazione penale sez. III, che ha come argomento la cessione di selfie pornografici.

Alla luce di queste informazioni vediamo come affrontare la traccia B del parere penale.

Soluzione seconda traccia parere penale: a che età si presume il consenso

La traccia d’esame riguarda una minore di 13 anni di età. Come stabilire la presenza del consenso? Bisogna prendere in considerazione la sentenza della Corte d’Appello di Milano 12 marzo 2014; qui i giudici sanciscono che il consenso allo scambio di foto dipende dall’età della vittima, e non basta il mero dato della minore età. Precisamente per i reati sessuali si applicano queste regole:

  • minori di 14 anni, il consenso non è valido;
  • minori tra 14 e 16 anni, si presume il dissenso salvo prova contraria;
  • minori tra 16 e 18 anni, si presume il consenso, a meno che non si provi in giudizio l’ingenuità, l’assenza di malizia e di maturità sessuale.

Soluzione seconda traccia parere penale: la sentenza n.11675/2016

Fondamentale anche il richiamo alla sentenza n.11675/2016 della Cassazione penale. I giudici supremi qui stabiliscono che l’articolo 600 ter c.p. non si applica quando il materiale (immagini, fotografie e video) pornografico è realizzato dal minore stesso, sempre che sia consapevole e sufficientemente maturo e che non ci sia stata induzione o costrizione da parte di terzi.

In altre parole il reato ex 600 ter c.p. si configura solo se il produttore del materiale pornografico è una persona distinta rispetto al minore raffigurato nelle immagini/fotografie.

Soluzione seconda traccia parere penale: la sentenza n. 39039/18

Altra decisione di primaria importanza è la sentenza numero 39039/18 della Cassazione penale. Qui i giudici supremi specificano che il reato di detenzione di materiale pedopornogarfico si considera realizzato anche se il materiale è prodotto autonomamente e liberamente dal minore solo se viene accertato lo status di sottomissione psicologica da parte del partner.

La sentenza commenta così:

”…è configurabile la condotta di utilizzazione per via della sussistenza, tra il ragazzo e la fidanzata, di una relazione caratterizzata da una prevaricazione violenta di lui verso la minorenne, accompagnata da una soggezione psicologica di quest’ultima verso i comportamenti violenti del fidanzato.”

Quindi

”…la realizzazione delle immagini pornografiche da parte della minore era stata indotta dal ragazzo anche con la violenza.”

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