Pace fiscale: come, quando e in quali casi procedere alla definizione agevolata degli errori

Isabella Policarpio

16 Maggio 2019 - 13:20

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Pace fiscale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come, quando e in quali casi procedere alla definizione agevolata degli errori. Elenco e termini nella circolare n. 11 del 15 maggio 2019.

Pace fiscale: come, quando e in quali casi procedere alla definizione agevolata degli errori

Pace fiscale, per quali errori si può procedere alla definizione agevolata?

A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 11 del 15 maggio 2019, nella quale, oltre all’elenco degli errori e delle violazioni formali definibili, vengono anche chiariti modi e tempi per procedere alla definizione agevolata.

Le irregolarità per le quali è possibile accedere alla pace fiscale sono quelle commesse entro il 24 ottobre 2018 che non incidono sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento delle imposte. La definizione agevolata riguarda gli errori e le violazioni commesse in materia di Iva, IRAP, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive e ritenute alle fonte e crediti d’imposta.

Di seguito, l’elenco delle violazioni, modi, tempi e scadenze della definizione agevolata di errori e irregolarità fiscali.

Pace fiscale, quali sono gli errori definibili? L’elenco dell’Agenzia delle Entrate

Dopo la pubblicazione del provvedimento dello scorso 15 marzo 2019 e della risoluzione con l’istituzione del codice tributo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 11/E torna sul tema della pace fiscale per fornire ulteriori chiarimenti in merito ai tempi e ai modi per procedere alla definizione agevolata delle violazioni. Ma quali sono gli errori definibili?

La regolarizzazione riguarda le violazioni, gli errori, le inosservanze formali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, commesse entro il 24 ottobre 2018.

La definizione agevolata è limitata agli errori che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma che, comunque, arrecano pregiudizio all’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nell’elenco delle violazioni definibili rientrano anche l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Agenzia delle Entrate, circolare numero 11/E, 15/05/2019
Clicca qui per aprire il pdf

Pace fiscale, le ipotesi escluse dalla definizione agevolata

Come specificato nella circolare, sono escluse dalla definizione agevolata le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Tra queste rientrano:

  • l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali;
  • l’omessa presentazione del modello F24 con saldo pari a zero;
  • l’indicazione di componenti negativi indeducibili come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti;
  • la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.

Pace fiscale, come rimuovere le irregolarità

Per procedere alla definizione agevolata, oltre al pagamento delle somme dovute, il contribuente è tenuto a rimuovere le infrazioni compiute entro il 2 marzo 2020.

A chi, in buona fede, non ha rimosso tutte le irregolarità, l’Agenzia delle Entrate concede 30 giorni per provvedervi dalla ricezione ricezione di invito alla rimozione. Ad esempio, se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta.

L’omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno dello stesso periodo d’imposta. In alcuni casi non è necessario procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non incidono sull’imposta dovuta o per l’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche Iva purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale.

Modi e tempi per la definizione agevolata delle violazioni formali

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione di errori, violazioni ed omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.

È il contribuente a scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. Il pagamento può essere effettuato in due rate di pari importo entro:

  • il 31 maggio 2019, la prima rata;
  • il 2 marzo 2020, la seconda rata.

Mentre, chi preferisce effettuare un unico versamento dovrà farlo entro il 31 maggio 2019.

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