Opzione donna: i chiarimenti Inps su requisiti e penalizzazioni

Stefania Manservigi

7 Marzo 2016 - 16:49

L’Inps con la circolare 45/2016 fa chiarezza su alcuni aspetti di Opzione donna come i requisiti e le penalizzazioni. Ecco le precisazioni dell’Inps.

Opzione donna: i chiarimenti Inps su requisiti e penalizzazioni

L’Inps, con la circolare 45/2016, torna ad occuparsi di Opzione donna, il regime sperimentale che consente alle donne che abbiano maturato i requisiti di andare in pensione anticipata.
L’Istituto di previdenza ha infatti comunicato di aver ripreso la lavorazione delle pratiche presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti per accedere ad Opzione donna lo scorso 31 dicembre.
Oltre a questo L’Inps ha fornito ulteriori precisazioni sui requisiti per andare in pensione e sulle penalizzazioni.
Vediamo di seguito i chiarimenti dell’ente.

Opzione donna, cos’è?
Innanzitutto ricordiamo brevemente che cos’è Opzione donna.
Opzione donna è un regime sperimentale introdotto con la legge n.243/2004 che consente alle lavoratrici donne che maturano i requisiti previsti di andare in pensione anticipata.
Chi decide di usufruire di tale possibilità e di uscire in modo anticipato dal lavoro accetta tuttavia che la pensione venga calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, subendo quindi una penalizzazione sull’importo percepito.

Opzione donna: le precisazioni Inps su requisiti e penalizzazioni
La circolare 45/2016 dell’Inps ha chiarito alcuni aspetti di Opzione donna, soprattutto per quanto riguarda i requisiti e le penalizzazioni.
Con la Legge di Stabilità 2016, infatti, è stata stabilita la proroga di Opzione donna fino al 31 dicembre 2015, termine entro il quale è richiesto alle lavoratrici donne che ne vogliano usufruire di maturare i requisiti richiesti.
Tali requisiti sono il versamento di almeno 35 anni di contributi e il raggiungimento di un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni e 3 mesi per le autonome.
L’Inps ha quindi ribadito che il 31 dicembre 2015 deve essere considerato il termine entro il quale devono essere perfezionati i requisiti contributivi e anagrafici necessari per accedere al regime, e non il termine ultimo per la decorrenza della pensione di anzianità.
Oltre alle precisazioni sui requisiti, l’Istituto di previdenza ha inoltre fornito alcuni chiarimenti anche sulle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate. L’Inps ha infatti annunciato la disapplicazione delle stesse per le pensioni decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 grazie a quanto previsto nella Legge di Stabilità 2016. La legge n. 190/2014 prevedeva infatti che la penalizzazione sulla quota retributiva della pensione non si applicasse a coloro che escono dal lavoro con un’età inferiore ai 62 anni se maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Con la legge di Stabilità 2016 la deroga è stata estesa anche alle pensioni anticipate che hanno decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, ma solo con riferimento ai ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016.

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it