Omesso versamento ritenuta d’acconto: per il reato fanno fede le certificazioni

Federico Migliorini

11 Febbraio 2015 - 14:30

Il reato di omessi versamenti di ritenute di verifica soltanto se viene confermato dalle certificazioni inviate ai lavoratori.

Omesso versamento ritenuta d’acconto: per il reato fanno fede le certificazioni

Per verificare la fattispecie di reato penale di omesso versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente o autonomo, non basta il modello 770, ma è necessario provare che quelle ritenute sono state oggetto di certificazione nei confronti dei lavoratori. Questa è la motivazione della sentenza n. 5736 della Corte di cassazione, sezione penale, depositata il 9 febbraio 2015.

Il reato
L’omesso versamento di ritenute certificate è un delitto, previsto dall’articolo 10 bis del D.lgs. n. 74/2000, che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Le motivazioni della Cassazione
Rispetto ai precedenti orientamenti, che fondano la fattispecie di reato esclusivamente basandosi dalle risultanze del modello 770 presentato dallo stesso contribuente, questa volta la Cassazione richiede un adempimento ulteriore per verificare il reato, ovvero che il soggetto passivo, oltre a non aver versato le ritenute deve anche averle certificate ai lavoratori.

Fino a questo momento, infatti, le accuse di omesso versamento di ritenute si fondavano esclusivamente dalle risultanze del modello 770, sottoposto a controllo automatizzato da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi gli uffici trasmettono direttamente al Pm le risultanze dei mancati versamenti, il quale fa partire l’indagine in sede penale.

In questo caso, però, i giudici di appello, però, non avevano specificato se vi fosse stata una effettivo riscontro comprovante l’avvenuto rilascio delle certificazioni. Infatti, la presentazione del modello 770 da solo non può costituire indizio sufficiente dell’avvenuto rilascio delle certificazione perché il modello non contiene anche la dichiarazione della tempestiva consegna delle certificazioni.

In pratica, secondo il nuovo orientamento della Suprema corte, non viene punito l’omesso versamento delle ritenute risultanti dal modello 770, ma piuttosto, l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni, circostanza che può essere provata anche mediante l’audizione dei sostituti d’imposta. In questo caso i Giudici avevano ascoltato il funzionario dell’Agenzia delle Entrate, il quale aveva confermato che all’interno del modello 770 erarno indicati i quadri Cud dei lavoratori, ma non risultava il versamento di tali importi. Tuttavia, però non veniva specificato se, in questo caso, fosse stato riscontrato l’avvenuto rilascio delle certificazioni ai lavoratori.

Da qui la Suprema corte ha accolto il ricorso dell’imputato ed ha rinviato alla Corte di appello per un nuovo esame della vicenda, tenendo presenti questi nuovi elementi emersi dal giudizio di merito.

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