Novità pensioni: tredicesima mensilità anche a chi lavora, questo è quanto confermato dalla circolare Inps che garantisce il cumulo di pensione e stipendio. Ecco i dettagli.
Novità pensioni, tredicesima mensilità anche a chi lavora e percepisce una pensione. Questo quanto confermato da una circolare dell’Inps e dal Ministero del Lavoro che fanno un passo in avanti riguardo il cumulo pensione lavoro, ovvero la possibilità di percepire la tredicesima mensilità anche per i pensionati ancora a lavoro.
Novità pensioni 2017 che portano buone notizie per i lavoratori che percepiscono la tredicesima o l’indennità speciale su pensioni a carico delle gestioni di assicurazione generale obbligatoria percepite in costanza di attività lavorativa, sia presso lo Stato, che presso amministrazioni pubbliche o enti pubblici. Le novità pensioni riguardano il cumulo pensione lavoro e da quest’anno è in arrivo la tredicesima mensilità anche a chi lavora.
Cumulo pensione lavoro confermato nelle novità pensioni da una circolare Inps che stabilisce il nuovo criterio per i pensionati. Dopo molti anni di contenzioso e pronunciamenti dalla Corte Costituzionale, la normativa Inps è stata adeguata e già dallo scorso dicembre 2016, l’istituto paga la tredicesima mensilità sulle pensioni percepite dai soggetti ancora in attività lavorativa.
Queste novità pensioni sono indipendenti dalla riforma, e il cumulo che consente di sommare la tredicesima o le indennità integrative speciali alla pensione vale per tutte le pensioni erogate da gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, come ex Inpdap, ex Ipost, ex Fs.
Si tratta di un’importante novità per le pensioni di molti lavoratori che finora si vedevano reclusa una possibilità legittima di cumulare la tredicesima mensilità della pensione con i redditi da lavoro sia dipendente che autonomo.
Novità pensioni, tredicesima cumulabile con il reddito per i lavoratori in attività, questo quanto confermato con una circolare dall’Inps e il Ministero del Lavoro, che hanno dato il via al cumulo della tredicesima mensilità, o anche dell’integrativa speciale, per i pensionati a carico delle gestioni previdenziali sopra riportate con qualsiasi reddito da lavoro dipendente. Con la circolare, l’Inps riconosce in via amministrativa le somme finora non erogate.
Tra le altre novità pensioni, ci sono quelle contenute nella riforma pensioni 2017 che invece prevede alcune agevolazioni per la pensione anticipata, come Ape e Ape Social, come la Quota 41 per i lavoratori precoci, la Quota 96, il cumulo gratuito, le nuove norme per i lavori usuranti, e altre misure per i pensionati come l’aumento della Quattordicesima mensilità.
Novità pensioni e cumulo pensione lavoro: vediamo cosa stabilisce la circolare Inps e cosa cambia nella normativa fino ad oggi in vigore circa la tredicesima cumulabile con il reddito da attività lavorativa e come fare richiesta della tredicesima.
Novità pensioni: tredicesima mensilità anche a chi lavora
La tredicesima mensilità anche ai lavoratori ancora attivi, questa è la novità sulle pensioni a partire da dicembre 2016. La circolare Inps 195/2016 ha messo fine a un contenzioso durato anni e a una norma mal digerita dai lavoratori.
Da dicembre 2016 l’istituto pagherà la tredicesima mensilità e/o l’indennità integrativa speciale sulle pensioni dei lavoratori ancora in attività, purché queste siano erogate da gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Questa novità sulle pensioni, anche se al di fuori della riforma, comporta un cambiamento di rilievo per molti lavoratori. Cosa cambia dalla normativa in vigore finora?
Il decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1973 aveva stabilito che la tredicesima mensilità o l’indennità integrativa venissero sospese per tutti quei pensionati a carico di gestioni previdenziali pubbliche che erano ancora in attività retribuita. I pensionati/lavoratori coinvolti erano coloro che prestavano servizio in qualunque forma di lavoro dipendente o autonomo, presso lo Stato, presso le amministrazioni pubbliche o enti pubblici, o presso datori di lavoro privati.
La normativa ha mantenuto l’impossibilità di cumulare la tredicesima mensilità della pensione con i redditi da lavoro anche dopo che nel dicembre 1989 e nel maggio 1992 la Corte Costituzionale era intervenuta dichiarando l’illegittimità della normativa, poiché questa non aveva fissato un limite di retribuzione al di sotto del quale era ammissibile il cumulo integrale tra trattamento pensionistico e retribuzione.
Nel 2009 la normativa era stata abrogata, ma l’Inps non si è adeguato alla novità giuridica e ha mantenuto il divieto di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Novità pensioni, tredicesima mensilità a chi lavora: come richiederla
Tredicesima mensilità della pensione a chi ancora lavora? Da dicembre 2016 questo sarà possibile grazie alla circolare Inps che riconosce come la norma fino ad oggi in vigore sia stata superata dalle leggi in proposito che hanno messo fine al divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro.
La novità sulle pensioni arriva direttamente ai trattamenti pensionistici decorrenti dal 10 novembre, e quindi dal prossimo mese ai lavoratori che percepiscono pensione saranno corrisposti integralmente la tredicesima mensilità cumulabile con lo stipendio.
Tredicesima a chi lavora, come richiederla? I lavoratori interessati devono fare domanda presso la propria sede Inps per ricevere la tredicesima mensilità e/o indennità integrativa speciale sulla pensione in costanza di attività lavorativa dipendente o autonoma. L’Inps provvederà poi al ripristino degli importi di tredicesima e o di indennità integrativa speciale, liquidando le somme dovute degli ultimi cinque anni.
Per i pensionati lavoratori che hanno una causa aperta con l’Inps, questa verrà automaticamente estinta perché l’istituto riconoscerà le somme dovute depositando l’assegno in giudizio .
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