Novità dal 2015 per la Territorialità dei servizi di E-commerce “diretto”

Federico Migliorini

23 Agosto 2014 - 10:17

Rivoluzione in atto per la disciplina IVA dell’E-commerce “diretto” a partire dal 2015. La territorialità delle prestazioni, ai fini IVA, sarà agganciata al Paese del cliente, come già avviene per i servizi “Business to Business”, con minori oneri a carico dei fornitori.

Novità dal 2015 per la Territorialità dei servizi di E-commerce “diretto”

Il regime IVA delle prestazioni di E-commercediretto”, cioè on-line, deve essere opportunamente analizzato alla luce delle novità che, dal 1° gennaio 2015, si applicheranno nei rapporti “Business to Consumer”e che riguarderanno, da un lato, la territorialità, che sarà “agganciata” al Paese del cliente non solo per le prestazioni rese da fornitori extracomunitari, ma anche per quelle rese da fornitori comunitari; dall’altro, l’estensione ai fornitori comunitari del regime speciale del cd. “sportello unico”, attualmente applicato ai servizi di E-commerce resi da fornitori extracomunitari.

In altri termini, dal 2015, la territorialità delle prestazioni di E-commercediretto” sarà “agganciata“ al luogo di stabilimento del committente, non soggetto IVA, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore, che potrà essere situato indifferentemente all’interno o meno della Comunità Europea.

Dal prossimo anno, i criteri di localizzazione delle vendite immateriali verso i consumatori privati (ovvero i rapporti Business to Consumer), saranno adeguati a quelli degli scambi Business to Business, ove vige la regola di applicazione dell’IVA nel Paese ove è stabilito il soggetto committente.

Si tratta di una novità di non poco conto per tutti quegli operatori che nel nostro Paese operano per la vendita on-line di strumenti come siti web, software, film, musica e giochi, che non dovranno più identificarsi nei vari Paesi di domicilio dei propri clienti, ma potranno assolvere tutti gli obblighi IVA direttamente nel loro Paese di residenza, con notevole riduzione di tempi e oneri.

Al fine, tuttavia, di garantire la tassazione nel luogo di effettivo consumo del servizio, agli Stati membri sarà concessa la duplice facoltà prevista dal riformulato art. 59-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, ossia:

  • da un lato, di escludere da imposizione i servizi che, benché territorialmente rilevanti, siano utilizzati al di fuori della Comunità;
  • dall’altro, di assoggettare ad imposizione i servizi effettuati al di fuori della Comunità, se utilizzati all’interno dello Stato membro.

Disposizioni interpretative introdotte con effetto dal 1º gennaio 2015
Il Reg. UE n. 1042/2013, al fine di interpretare le modifiche normative applicabili dal 1º gennaio 2015, ha introdotto alcune disposizioni riguardanti:

  • l’individuazione del luogo di stabilimento del committente, non soggetto IVA, anche attraverso la previsione di presunzioni;
  • i servizi elettronici resi:
    • nell’ambito di un mandato senza rappresentanza;
    • nell’ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni.

Regime speciale per gli operatori non stabiliti nel Paese del committente
Dal 1º gennaio 2015, l’applicazione del regime speciale, che consente al prestatore non residente di evitare di identificarsi in tutti i Paesi membri in cui effettua le proprie prestazioni, si applicherà:

  • non solo ai servizi elettronici resi da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità a committenti, non soggetti passivi, stabiliti nella Comunità (cd. “regime non UE”);
  • ma anche ai servizi elettronici resi da soggetti passivi stabiliti nella Comunità a committenti, non soggetti passivi, stabiliti in altro Paese membro (cd. “regime UE’).

Conseguentemente, il Capo 6 del Titolo XII della Direttiva n. 2006/112/CE (artt. da 358 a 369-duo-decies) verrà modificato, distinguendo:

  • il regime speciale per i servizi elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità (Sezione 2, artt. da 358-bis a 369);
  • dal regime speciale per i servizi elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo (Sezione 3, artt. da 369-bis a 369-duodecies).

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