Notifica a mezzo servizio postale e termini di accertamento

Federico Migliorini

28 Gennaio 2015 - 10:25

La notifica degli atti tributari mediante il servizio postale è considerata perfezionata per il notificante al momento della consegna all’Ufficio postale, mentre per il destinatario al momento di ricevimento dell’atto.

Notifica a mezzo servizio postale e termini di accertamento

Uno dei termini molto spesso dibattuti in ambito tributario, che portano assai sovente alla formazione di contenzioso è quello relativo alla notifica a cavallo d’anno degli atti impositivi, nel caso in cui allo spirare dell’anno decadano i termini di accertamento. Su questo tema, si è espressa nuovamente anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 351 depositata il 10 gennaio 2014, che ha ribadito gli orientamenti già espressi in passato.

In particolare il principio ribadito dalla Suprema Corte prevede che la notifica degli atti impositivi tributari mediante il servizio postale è considerata perfezionata per il notificante (Agenzia delle Entrate) al momento della consegna all’Ufficio postale, mentre per il destinatario (contribuente) al momento di ricevimento dell’atto.

Il contenzioso
La sentenza della Suprema Corte, in questo caso, scaturisce dalla notifica, avvenuta a cavallo d’anno, di un avviso di accertamento. L’Agenzia ha consegnato l’atto all’Ufficio postale il 31 dicembre, ma il contribuente lo aveva ricevuto il 3 gennaio dell’anno successivo, quando ormai erano decorsi i termini per l’esercizio dell’attività accertatrice. Sulla base di questo fatto, il contribuente cercava di eccepire la tardività della notificazione dell’atto, perfezionatasi l’anno successivo a quello di decadenza del potere accertativo.

Le motivazioni
I giudici della Cassazione nell’esprimere il loro giudizio hanno richiamato, innanzitutto, la pronuncia della Consulta n. 477 del 2002, con cui è stato stabilito che, in ossequio ai principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati:

  • Per il soggetto notificante: al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ovvero la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo del notificante medesimo;
  • Per il soggetto destinatario: al momento della ricezione dell’atto, della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

I Giudici nelle more della sentenza hanno ritenuto opportuno ricordare, che la stessa giurisprudenza di legittimità conta diverse pronunce con cui è stato stabilito che il principio sancito dalla Consulta deve applicarsi non solo agli atti processuali, ma anche a quelli amministrativi, compresi gli atti impositivi emessi dall’Amministrazione Finanziaria.

Per questo motivo, con la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, per la notificante Agenzia delle Entrate si hanno per verificati gli effetti interruttivi ad essa connessi al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Invece, per quanto riguarda, la costituzione in giudizio del contribuente, in ipotesi di utilizzo del servizio postale nella notifica del ricorso a controparte, occorre fare riferimento alla data di ricezione del ricorso dalla controparte e non alla data in cui il ricorso è stato spedito dal ricorrente.

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