NASpI e DIS-COLL: in Legge di Bilancio cambiano requisiti, importi e durata

Simone Micocci

29 Ottobre 2021 - 10:49

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Indennità di disoccupazione, novità per NASpI e DIS-COLL in Legge di Bilancio. La manovra tende una mano a coloro che perdono il lavoro, ecco come.

NASpI e DIS-COLL: in Legge di Bilancio cambiano requisiti, importi e durata

La riforma degli ammortizzatori sociali modifica anche le regole per NASpI e DIS-COLL, le indennità di disoccupazione riconosciute rispettivamente ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Due strumenti - NASpI e DIS-COLL - che vengono potenziati dalla Legge di Bilancio 2022, con novità che vanno a incidere tanto sui requisiti di accesso quanto su calcolo dell’importo e durata del beneficio.

D’altronde, quanto successo in pandemia ha messo in luce alcune lacune di questi due strumenti, sui quali il Governo ha scelto d’intervenire a partire dal prossimo anno introducendo delle novità a sostegno di coloro che perdono il lavoro e dunque hanno necessità di ricorrere all’indennità di disoccupazione.

Legge di Bilancio 2022: le novità per la NASpI

Prima importante novità per la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è quella che amplia la platea dei beneficiari della misura. Si legge nel testo del disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata del 28 ottobre 2021, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 possono richiedere la NASpI anche “gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240”.

Altra importante novità è quella per cui a partire dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 non si applica più il requisito delle giornate di lavoro effettuate nell’ultimo anno. Già sospeso nel periodo della pandemia, questo requisito prevede che possano richiedere la NASpI coloro che “possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”. Ebbene, questo requisito viene definitivamente cancellato dal 1° gennaio prossimo, quindi per la richiesta di NASpI sarà sufficiente la perdita involontaria del lavoro e le 13 settimane contributive maturate negli ultimi 4 anni.

E ancora, viene modificato il meccanismo che riduce l’importo della NASpI. La regola precedente prevedeva che l’assegno, a partire dal 4° mese di fruizione, si riduce del 3% ogni mese fino alla fine del periodo indennizzabile. Il decremento è stato sospeso fino alla fine dell’anno, ma nel 2022 il meccanismo sarà differente.

Si legge nella Legge di Bilancio, infatti, che la riduzione del 3% scatterà dal 6° mese di godimento della misura. Decorre invece dall’8° mese per i beneficiari della NASpI che al momento della domanda hanno compiuto 50 anni di età.

Legge di Bilancio 2022: le novità per la DIS-COLL

Le novità per il taglio dell’importo si applicano anche per la DIS-COLL, per la quale - in relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2022 - questa si riduce del 3% a decorrere dal 6° mese.

Ma la novità più importante è quella che estende la durata della misura. Oggi la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi “pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso”, ma in ogni caso la durata non può superare i 6 mesi.

Con la Legge di Bilancio 2022 resta la regola con cui si calcola la durata - “metà dei mesi di contribuzione” - ma viene aumentato il limite massimo arrivando a 12 mesi.

E ancora: per i periodi in cui la DIS-COLL viene riconosciuta chi la percepisce ha diritto a una contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile “di cui all’articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22” entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso.

Nel caso di assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, come pure di amministratori e sindaci, è dovuta invece un’aliquota contributiva pari a quanto previsto per la NASpI.

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