Tutte le informazioni sulle sanzioni e le opportunità di ravvedimento operoso per il modello 770/2015: mancato versamento, errori ed omissioni, presentazione tardiva.
Si avvicina la scadenza per la presentazione del modello 770 2015 il 31 luglio, si avvicina.
Cosa succede in caso di mancato versamento? Quali sono le opportunità di ravvedimento operoso e a quanto ammontano le sanzioni per la mancata presentazione del modello 770/2015?
Ecco ciò che i sostituti di imposta dovrebbero sapere sulle sanzioni e l’opportunità di ravvedimento operoso in caso di mancato versamento, errori ed omissioni e presentazione tardiva delle imposte dovute nel modello 7702015.
Tutti i dettagli sulle sanzioni e il ravvedimento operoso e le novità 2015 per il modello 770.
Modello 770/2015: ravvedimento operoso
Anche nel caso di ravvedimento operoso per il modello 770/2015 si applicano le nuove disposizioni elencate nella Legge di Stabilità, sia alla trasmissione stessa del modello sia ai versamenti in ritardo.
La novità più importante per il ravvedimento operoso sul modello 770/2015 è l’allungamento sia dei termini che delle modalità dell’adempimento dovuto.
Leggi anche: Ravvedimento Operoso 2015 e limiti temporali: le novità della Legge di Stabilità
Le sanzioni e le opportunità di ravvedimento operoso per il 770/2015 cambiano a seconda della violazione:
- mancato versamento del tributo;
- errori ed omissioni sul versamento;
- presentazione tardiva.
Vediamo nel dettaglio tutte le sanzioni e i termini per il ravvedimento operoso per ciasun caso.
770/2015, mancato versamento del tributo: ravvedimento e sanzioni
- Entro 30 giorni dalla scadenza - Per il mancato versamento del tributo, la sanzione amministrativa standard del 30% viene ridotta a 1/10 del minimo, solo nel caso in cui si versi il tributo entro i 30 giorni dalla scadenza.
- Entro 14 giorni dalla scadenza - Se invece il versamento dei tributi nel modello 770/2015 vengono versati entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ammonta allo 0,020% al giorno per ogni giorno successivo alla scadenza.
770/2015, errori ed omissioni: ravvedimento e sanzioni
Per gli errori e le omissioni nella presentazione del modello 770/2015 sono previste le seguenti sanzioni per il sostituto di imposta:
- entro 90 giorni dalla scadenza - la sanzione per errori e omissioni sul 770 viene ridotta di 1/9 del minimo, per un totale del 3.3%;
- termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 1 anno se non è prevista dichiarazione) - la sanzione ridotta è pari al 3,75%;
- termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 2 anni se non è prevista dichiarazione) - la sanzione ammonta al 4,20%;
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure oltre 2 anni se non è prevista dichiarazione) - la sanzione per omissioni ed errori sul modello 770/2015 è pari al 5%.
770/2015, presentazione tardiva: ravvedimento e sanzioni
Il ravvedimento operoso previsto per la presentazione tardiva del modello 770/2015 prevede il versamento di quanto dovuto entro il 90° giorno successivo alla scadenza con una sanzione a 1/10 del minimo.
Di seguito una tabella riepilogativa circa sanzioni e termini di ravvedimento operoso per il modello 770/2015.
| Violazione | Termine di ravvedimento | Riduzione sanzione | Sanzione ridotta |
|---|---|---|---|
| Mancato versamento del tributo | Entro i successivi 30 giorni | 1/10 del minimo | 3% |
| Entro i successivi 14 giorni | 0,020% al giorno | ||
| Errori ed omissioni di versamento | 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (oppure 90 giorni dalla violazione se non è prevista dichiarazione) | 1/9 del minimo | 3,3% |
| Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 1 anno se non è prevista dichiarazione) | 1/8 del minimo | 3,75% | |
| Termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 2 anni se non è prevista dichiarazione) | 1/7 del minimo | 4,20% | |
| Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure oltre 2 anni se non è prevista dichiarazione) | 1/6 del minimo | 5% | |
| Presentazione tardiva della dichiarazione | Entro il 90° giorno successivo al termine originario di presentazione | 1/10 del minimo | 3% |
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