Mobilità e lavoro: quando è possibile il prolungamento dell’indennità?

Stefania Manservigi

30 Marzo 2016 - 23:25

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In alcuni casi è possibile prolungare il periodo della mobilità anche in caso di contratto di lavoro. Vediamo quando e come.

Mobilità e lavoro: quando è possibile il prolungamento dell’indennità?

E’ possibile mantenere l’indennità di mobilità nel caso di un nuovo contratto di lavoro?
E’ la domanda che si pongono molti dei beneficiari dell’indennità di mobilità i quali vogliono sapere se accettando un determinato tipo di contratto di lavoro potranno mantenere il diritto all’indennità o comunque non subire una riduzione del trattamento economico previsto dalla stessa.
In linea di massima qualora si accetti un lavoro si perde automaticamente il diritto alla percezione dell’indennità di mobilità o comunque si subisce una riduzione del beneficio economico stesso.
Tuttavia ci sono dei casi in cui è possibile mantenere l’indennità di mobilità anche qualora si accetti un posto di lavoro.
Vediamo di seguito quando e se sono previste riduzioni del beneficio economico.

Mobilità, quando è possibile non perderla nel caso di contratto di lavoro?
In base a quanto previsto dalla legge 223 del 1991 nell’articolo 8 commi 6 e 7 un lavoratore che percepisce indennità di mobilità può accettare un lavoro subordinato part time che sia anche a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato senza perdere il diritto all’indennità di mobilità: nel caso di un rapporto di lavoro rientrante in una delle forme contrattuali evidenziate è possibile infatti ottenere la sospensione del trattamento di mobilità purché venga comunicata l’assunzione entro 5 giorni dalla data della stessa.

Mobilità e contratto di lavoro: come funziona?
Come detto, quindi, quando il rapporto di lavoro si configura come contratto di lavoro part time o a tempo determinato è possibile mantenere l’indennità di mobilità. Ma come si fa a conciliare le due cose? Le giornate di lavoro effettuate non vengono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento; in questo modo si ha uno slittamento della data di fine prestazione che, in ogni caso, non potrà essere superiore alla durata della prestazione stessa.
Il lavoratore, quindi, alla fine del contratto di lavoro, può presentare domanda di ripristino dell’indennità di mobilità e fruire del periodo di cui non aveva beneficiato in precedenza.
Entrando più nello specifico, se un lavoratore ha diritto a 24 mesi di indennità di mobilità ma dopo tre mesi viene assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, una volta concluso tale rapporto di lavoro potrà fruire dei restanti 21 mesi di mobilità in quanto in questo caso il periodo di slittamento non è superiore alla durata della prestazione stessa.
Nel caso in cui invece il lavoratore venga rioccupato per un periodo superiore a quello del trattamento, in questo caso potrà fruire solo dei mesi di cui non ha beneficiato meno l’eccedenza;

Ricapitolando quanto detto fin qui, e considerando i periodi di durata della prestazione economica, si può quindi affermare che nel caso in cui un lavoratore percepisca un’indennità di mobilità di 12 mesi per fruire interamente della stessa non dovrà essere impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato superiori ai 12 mesi; nel caso di mobilità di 18 mesi il contratto di lavoro non deve essere superiore a 18 mesi, e nel caso di mobilità di 24 mesi il contratto non dovrà superare i 24 mesi.

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