Mancata presentazione della dichiarazione: colpa del contribuente o del consulente?

Roberto Rais

26 Settembre 2014 - 09:30

Il contribuente è sempre responsabile in caso di omessa dichiarazione dei redditi: ecco le risultanze di una recente sentenza della Commissione Tribunale Regionale di Firenze.

Mancata presentazione della dichiarazione: colpa del contribuente o del consulente?

Con una sentenza primaverile di particolare interesse, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha contribuito a far luce sul tema della responsabilità del contribuente o del consulente per l’omessa dichiarazione dei redditi. Cerchiamo quindi di far luce su tale tematica, ben più comune di quanto si possa pensare.

Ora, nel rimbalzo di responsabilità tra le due parti, il contribuente aveva richiesto l’annullamento degli atti impositivi sostenendo – tra i vari punti del proprio ricorso – che “la responsabilità per l’omessa dichiarazione e per la mancata risposta al questionario era da attribuire ad una professionista che teneva la contabilità e contro la quale era stata presentata una denuncia per truffa”. Anche sulla base di tale considerazione, il contribuente chiedeva pertanto di non essere sottoposto alle sanzioni previste dalle Entrate. Dal canto suo, l’Agenzia sosteneva di aver agito correttamente, affermando che “la responsabilità della professionista, ove provata, non faceva venir meno la responsabilità fiscale del contribuente”.

Il caso, giunto in Commissione Tributaria Provinciale, veniva declinato in favore delle Entrate, con l’ente che sosteneva, nelle righe delle proprie motivazioni, che le sanzioni erano corrette, e che la società era ritenuta anch’essa responsabile, “con dolo eventuale”, accanto alla responsabilità della professionista.

Il contribuente proponeva quindi appello alla Commissione Tributaria Regionale, ribadendo gli argomenti che erano già stati proposti in primo grado. La Commissione regionale rivede parzialmente la sentenza di primo grado, ricordando innanzitutto che “è pacifico che la contribuente non ha presentato le dichiarazioni relative agli anni 2002 e 2003” e che pertanto è “legittimo per l’Ufficio procedere ai sensi dell’art. 41 comma 2 D.P.R. 600/73 e quindi ricorrere a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente”.

Per quanto concerne il punto del nostro odierno approfondimento, relativo alla responsabilità della professionista e la conseguente pretesa di non punibilità della contribuente, “la Commissione rileva che sussiste una culpa in vigilanza della società appellante, che doveva assicurarsi che le dichiarazioni fossero state inviate alla Agenzia delle Entrate pretendendo copia della comunicazione della ricezione della stessa”.

In altri termini, prosegue la pronuncia, il fatto che la contribuente abbia conferito un incarico ad un commercialista non la esonera dallo svolgere attività di controllo nei suoi confronti. L’omissione di vigilanza non può essere considerata dunque esenzione da colpa, ed è di conseguenza sanzionabile. Nel caso di specie, inoltre, “la contribuente non ha allegato niente che possa escludere il suo profilo di negligenza e non ha provato di aver svolto atti diretti a controllare l’effettiva esecuzione del mandato conferito alla commercialista. È la stessa contribuente che scrive di essersi resa conto che qualcosa non funzionava nel marzo 2005, e cioè a distanza di due anni dalle omesse dichiarazioni”.

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