Locazioni: se ci sono gravi danni dell’immobile il proprietario può non accettare la restituzione

Redazione

16/10/2015

Locazioni: se ci sono gravi danni dell’immobile il proprietario può non accettare la restituzione

Se il conduttore ha arrecato all’immobile gravi danni per la cui riparazione sono necessarie somme rilevanti il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore.

Alla scadenza del contratto d’affitto, il problema delle riparazioni da eseguire sull’immobile locato, rese necessarie per via dell’uso – a volte non diligente –dell’inquilino, dà puntualmente vita a una serie di contestazioni tra le parti, contestazioni che non poche volte finiscono sul banco del giudice.

Cosa prevede la legge? In generale, l’inquilino è tenuto a restituire l’immobile nello stato di fatto in cui si trovava all’inizio della locazione. Tanto più che, secondo la legge, le piccole manutenzioni ricadono proprio sul conduttore.

Di recente, però, la Cassazione ha emesso una sentenza di particolare importanza, che potrebbe aggravare notevolmente il conto finale presentato dal padrone di casa al termine della locazione. Secondo la Suprema Corte, qualora il conduttore abbia arrecato all’immobile gravi danni (o effettuato innovazioni non autorizzate) di tale rilievo che, in proporzione al contratto, è necessario l’esborso di notevoli somme per ripristinare l’immobile, il locatore può rifiutarsi di ricevere la restituzione dell’immobile medesimo.

Tale rifiuto è legittimo, in via di principio, fino a quando il conduttore non verserà le somme necessarie per le opere di ripristino. Con la non indifferente conseguenza che, fino a quando persisterà la mora del conduttore (ossia finché questi non corrisponda tali importi), egli resta anche tenuto a pagare il canone di locazione [2] pur avendo abbandonato l’immobile.

Inoltre, il locatore può sempre richiedere il risarcimento del danno per il fatto che le condizioni in cui si trova l’immobile non consentono di ri-locarlo o impediscono al locatore di abitarlo personalmente. In tali casi, la perdita pecuniaria si misura proprio in base al tempo occorrente per il ripristino dell’immobile in condizioni tali da poter essere goduto direttamente o essere riaffittato.

Sentenza Cassazione n. 12977/13.

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