Lo studente che fa molte assenze rischia di dover ripetere l’anno, salvo che in presenza di comprovate - e giustificate - ragioni. Ecco qual è il limite da non superare per non correre rischi.
Con l’inizio del secondo quadrimestre e l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, è bene iniziare a fare un conteggio dei giorni di assenza così da accertarsi di non aver superato il limite che potrebbe compromettere l’ammissione alla classe successiva.
Salvo che in presenza di un giustificato motivo, infatti, il superamento del limite dei giorni di assenza ostacola la promozione indipendentemente dai risultati raggiunti. Quindi, persino lo studente che prende buoni voti ma fa molte assenze rischia di essere bocciato.
Ebbene, esiste un minimo di giorni di frequenza per far sì che l’anno scolastico possa essere considerato valido, al quale è possibile derogare solamente in presenza di gravi ragioni che hanno impedito allo studente di frequentare le lezioni.
Dei motivi per cui nonostante l’elevato numero di assenze si procede comunque alla valutazione del rendimento, come pure su quante sono effettivamente le assenze consentite, ne parleremo in questa guida dedicata, una guida utile a quegli studenti che vogliono evitare di ripetere l’anno.
Quante assenze si possono fare a scuola
Sono tre le ragioni per cui lo studente potrebbe non essere ammesso all’anno successivo:
- qualora il rendimento e i risultati raggiunti siano insufficienti;
- in caso di condotta scadente;
- quando viene superato il limite di assenze consentite.
A tal proposito, è l’articolo 14, comma 7, del Dpr 122/2009 a fissare il limite di assenze da osservare affinché l’anno scolastico possa essere considerato come valido. Nel dettaglio, qui si legge che:
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Ricapitolando, lo studente deve garantire la propria presenza per almeno 3/4 dell’orario annuale. Il limite, quindi, è pari al 25% di assenze su un totale di 200 giorni di scuola.
Questo limite vale per ogni grado: quindi, il limite di assenze si applica per le scuole elementari, medie e superiori.
Come calcolare il limite di giorni e ore di assenza
A questo punto possiamo calcolare quanti sono i giorni di assenza consentiti durante l’anno scolastico. Il calcolo è molto semplice: considerando 200 giorni di scuola e un limite di assenze pari al 25%, ne risulta che - facendo una rapida proporzione matematica - bisogna garantire la propria presenza in classe per almeno 150 giorni, con un limite di 50 assenze.
Ma come abbiamo visto sopra la normativa parla di “orario annuale”, quindi bisogna considerare anche le assenze orarie. In questo caso il limite è più flessibile visto che dipende da ogni classe/scuola. Considerando comunque che 200 giorni di scuola corrispondono a circa 33 settimane, basta moltiplicare il numero di ore settimanali per 33 per arrivare al monte orario complessivo. Di queste ore bisognerà essere presenti in classe in almeno il 75%, altrimenti c’è il rischio di dover ripetere l’anno.
Chi supera il limite di giorni di assenza viene bocciato?
L’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 stabilisce che qualora venga superato il limite annuale di assenza non si può neppure procedere alla valutazione dello studente.
Come dire che il consiglio di classe non ha scelta: la bocciatura dello studente, come pure eventualmente la non ammissione all’esame di fine anno, non è oggetto di discussione in quanto dovrebbe scattare in automatico, anche laddove l’alunno si sia contraddistinto per un buon rendimento.
Va detto tuttavia che il suddetto decreto fa riferimento anche a delle deroghe. A tal proposito, è facoltà dell’istituzione scolastica prevedere delle deroghe al suddetto limite, purché queste siano motivate e legate a casi eccezionali.
Solitamente tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, ma nel contempo deve comunque esserci la possibilità per il consiglio di classe di poter procedere alla valutazione dello studente interessato. In ogni caso, tale deroga deve essere comunque approvata dal Consiglio d’Istituto o dal Ministero stesso.
Bocciatura dello studente per troppe assenze: cosa dice la giurisprudenza
Sul tema è intervenuta in più di un’occasione la giurisprudenza, stabilendo il principio per cui la bocciatura per troppe assenze non deve essere automatica.
Nel dettaglio, come si legge nelle sentenze 1436/2018 e 1479/2019 pronunciate dal TAR Puglia - Lecce, Sezione II - qualora lo studente nonostante l’alto numero di assenze non evidenzi alcun tipo di problema sul piano del profitto, non bisogna essere troppo severi nell’applicare il suddetto limite.
Bocciare uno studente che nonostante l’alto numero di assenze ha dei buoni voti, infatti, potrebbe compromettere il suo “sviluppo personale ed educativo”. Sempre il TAR Puglia, con la sentenza 899/2018, ha inoltre riconosciuto come illegittimo il provvedimento di non ammissione all’anno successivo per un alunno - con profitto scolastico positivo - assente per un ampio numero di giorni, visto che nel caso di specie non vi era stata un’adeguata informazione ai genitori riguardo ai rischi generati dall’alto numero di assenze.
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