Legge 104 e congedo straordinario: alcuni limiti e casi particolari

Valentina Brazioli

10 Marzo 2014 - 15:39

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Legge 104 e congedo straordinario: un diritto riconosciuto per poter assistere i propri familiari disabili. Ecco qualche indicazione sui casi più particolari.

Legge 104 e congedo straordinario: alcuni limiti e casi particolari

Legge 104 e congedo straordinario: un argomento del quale ci siamo occupati più volte e anche in maniera approfondita, sul quale torniamo questa volta per riferire di alcune specifiche pubblicate oggi sul quotidiano La Stampa. Innanzitutto è bene ricordare che per congedo straordinario intendiamo fino a un massimo di due anni di assenza retribuita dal lavoro, per un unico periodo oppure frazionato nel tempo. Ecco però qualche caso particolare in cui bene prestare maggiore attenzione.

Il congedo straordinario e i familiari ricoverati

La legge, infatti, esclude questo diritto quando il familiare al quale si presta assistenza è ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o in una casa di cura privata che garantisce assistenza continua. Non è però un limite assoluto, infatti ci sono ben quattro casi in cui è possibile riconoscere il congedo al genitore lavoratore dipendente con figlio ricoverato.

  • Il disabile è un minore che ha bisogno che il genitore gli stia fisicamente vicino, come parte integrante di un piano terapeutico;
  • Il disabile è ormai in uno stato vegetativo o in una situazione terminale;
  • Il disabile deve uscire dal ricovero per svolgere visite e terapie all’esterno;
  • La struttura sanitaria richiede la presenza del genitore.

Cosa succede se i figli disabili sono due?

E’ giusto, inoltre, considerare il possibile caso in cui uno stesso genitore abbia due figli affetti da disabilità grave. La legge prevede, infatti, che il congedo resti il medesimo: non verrà in alcun modo raddoppiato, quindi non c’è la possibilità di assentarsi dal lavoro per quattro anni ma solo per due. Il genitore in questione potrà frazionare il congedo in modo da gestire sia l’uno che l’altro figlio, ma sempre rispettando il tetto temporale previsto. Nel caso, però, in cui il suddetto genitore venga a mancare o diventi anch’esso in valido, l’altro genitore – purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge – potrà prendere un congedo “intero” per il secondo figlio da accudire.

Come calcolare sabati, domeniche e festività

Altra questione da non sottovalutare è il conteggio delle assenze quando esse ricadono durante i sabati, le domeniche o le festività, ovvero in giorni nei quali comunque non ci si sarebbe recati al lavoro. Su questo aspetto l’Inps ha voluto fare chiarezza:

  • In caso di periodo di congedo continuativo (ad esempio di un mese) tutti i sabati, le domeniche e le festività vengono considerati come giorni di assenza, quindi detratti dal monte complessivo dei due anni di congedo;
  • In caso di congedo frazionato, invece, quando il lavoro viene ripreso il venerdì o il lunedì, i giorni di fine settimana precedenti o successivi non vengono considerati come assenza per congedo.

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