Società di comodo: normativa e limitazioni

Alessandra Manco

11 Aprile 2014 - 12:30

Per le società commerciali è obbligatorio il test di operatività il quale definisce una società di comodo. In particolare le società non operative sono penalizzate in materia di crediti iva, utilizzo e perdite e IRES.

Società di comodo: normativa e limitazioni

Una particolare disciplina legislativa è prevista per le società che si presumono non operative (c.d. società di comodo) in virtù del fatto che tali tipo di compagini azionarie sono costituite per il mero godimento di beni o servizi e non per svolgere attività commerciali.

Normativa - La disciplina viene applicata a tutte le società commerciali (ad esclusione di alcune particolari tipologie come società semplici, enti che non hanno stabile residenza in Italia, ecc.) e deve essere applicata in ogni periodo di imposta. In sostanza ogni anno occorrerà verificare se sussistono le condizioni di non operatività (escludendo cause di disapplicazione o esclusione), e queste sono:

Per i tre periodi di imposta precedenti a quello in corso di valutazione la società presenta dichiarazioni sempre in perdita oppure in due di essi è in perdita ed in uno ha dichiarato un reddito inferiore a quello minimo presunto;

In riferimento al periodo esaminato, il test di operatività non risulta superato raffrontando componenti di reddito effettivi e un importo forfettario.

Qualora la società esaminata risulti essere non operativa gli effetti previsti sono:

  • Si presume un reddito minimo ed un limitato utilizzo delle perdite pregresse. Dal 2012 su tale reddito, ai fini IRES, viene applicata una super aliquota IRES pari al 38%;
  • Ai fini IRAP viene previsto un valore minimo presunto;
  • I crediti IVA possono essere utilizzati limitatamente.

Le limitazioni - Il reddito minimo determinabile dalle società di comodo viene calcolato applicando delle percentuali ai valori dei beni posseduti nell’esercizio in corso. Ad esempio per titoli e partecipazioni la percentuale è dell’1,50 %, per i terreni 4,75 %, e così via.

Una volta che è stato stabilito il reddito minimo, questo va raffrontato con il reddito effettivo del quadro RN al rigo RN6. Dal raffronto occorrerà prendere in considerazione il maggiore dei due e, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011, si applicherà l’ires maggiorata del 38 %.

Ulteriore limitazione riguarda le eventuali perdite di esercizi precedenti, che potranno essere portate in diminuzione dal reddito complessivo esclusivamente nel caso questo sia superiore al reddito minimo e in misura limitata alla parte eccedente.

Nel caso la società risultante non operativa sia una società di persone la limitazione al riporto delle perdite pregresse riguarda tutte le perdite pregresse dei soci.

Infine ulteriore limitazione delle società non operative riguarda l’utilizzo del credito iva. In sostanza il credito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA non potrà essere chiesto a rimborso, ceduto a terzi o compensato con altre imposte.

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