Legge di Stabilità: nuove deduzioni Irap per imprese e professionisti applicabili dal 2015. Vengono così abrogate le aliquote Irap ridotte che avrebbero dovuto essere applicabili dal 2014.
La Legge di Stabilità (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2014), ha previsto, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la modifica dei criteri che consentono la deduzione ai fini Irap del costo del lavoro, e conseguentemente, a partire però dal 2014, l’abrogazione delle aliquote Irap ridotte (introdotte dal DL n. 66/2014), che avrebbero dovuto essere adottate a partire dal 2014.
Costo del lavoro: le nuove deduzioni dal 2015 per imprese e professionisti
Secondo le nuove disposizioni, a partire dal 2015 sarà possibile dedurre ai fini Irap la differenza tra le seguenti componenti:
- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente a tempo indeterminato e
- le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.
In pratica, sarà possibile effettuare la deduzione integrale del costo del lavoro per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali e alle deduzioni già previste.
Tuttavia, queste nuove modalità di deduzione assorbiranno le deduzioni oggi vigenti relative a:
- le indennità di trasferta dei dipendenti degli autotrasportatori,
- le imprese con proventi non superiori a 400.00,00 euro,
- l’incremento occupazionale.
L’integrale deducibilità Irap del costo del lavoro si estende anche ai produttori agricoli titolari di reddito agrario e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:
- che abbia lavorato almeno 150 giornate
- ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.
Per le imprese e professionisti che operano in assenza di dipendenti viene introdotto, sempre dal periodo di imposta 2015, un credito di imposta pari al 10% dell’Irap lorda liquidata in dichiarazione annuale. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello f24 nel limite del tetto di compensazione fissato in 700.000,00 euro annui a partire dall’anno nel corso del quale si presenta la dichiarazione Irap (quindi dal 1° gennaio 2016).
Abrogazione delle aliquote Irap ridotte
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi con effetto già per il 2014), vengono abrogate le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d’imposta nelle misure:
• del 3,9% (aliquota ordinaria),
• del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici),
• del 4,65% (per le banche),
• del 5,9 % (per le assicurazioni),
• del 1,9% (per il settore agricolo),
fatti salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014.
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