Regime Iva degli omaggi: le modifiche del decreto semplificazioni fiscali

Federico Migliorini

7 Gennaio 2015 - 18:41

Ora la disciplina Iva degli omaggi è uniformata ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini Iva, adesso, il nuovo limite per la detraibilità dell’imposta è fissato a 50 euro.

Regime Iva degli omaggi: le modifiche del decreto semplificazioni fiscali

Il Decreto semplificazioni fiscali è intervenuto per modificare la disciplina Iva degli omaggi, uniformandola a quella vigente ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, l’articolo 30 del Decreto ha la finalità di creare un maggiore coordinamento in materia di spese di rappresentanza, tra la disciplina delle imposte sul reddito e la disciplina Iva.

Con questa modifica, viene adottato, anche ai fini dell’Iva, il limite di 50 euro già previsto ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per le spese di rappresentanza dall’articolo 108, comma 2, del Tuir. Questo articolo dispone, infatti, che “ Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse..”. “Sono dunque deducibili le spese relative a ben distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro”.

L’articolo 30 del Decreto, infatti, eleva da 25,82 a 50 euro l’importo utilizzato come riferimento sia per l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’imposta delle cessioni gratuite di beni e servizi, sia ai fini della detrazione dell’imposta afferente le spese di rappresentanza. In base alle nuove regole abbiamo che:

  • Ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, numero 4) del DPR n. 633/72 si considera fuori dal campo di applicazione dell’Iva, la cessione gratuita di beni, la cui produzione non rientra nell’attività propria dell’impresa, il cui costo unitario sia non superiore a 50 euro;
  • Ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, primo periodo del DPR n. 633/72 si considera fuori dal campo di applicazione dell’Iva, le prestazioni di servizi il cui valore sia inferiore o uguale a 50 euro, anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Il Decreto del 19 novembre 2008 del Ministro dell’Economia e Finanze, con cui sono state fornite le disposizioni attuative dell’articolo 108, comma 2, del TUIR, resta il riferimento per determinare, anche ai fini IVA, quali siano le spese che debbono essere considerate “di rappresentanza”, con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ad esse relativa.

Tuttavia, in seguito alle modifiche in esame, l’importo di 50 euro diviene soglia massima comune sia ai fini della deducibilità dal reddito di impresa del costo sostenuto per l’acquisto di beni distribuiti gratuitamente, sia al fine di individuare l’IVA detraibile relativa a tali beni. Le disposizioni sopra commentate si applicano alle operazioni effettuate partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

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