Le 12 fatiche (di Ercole) per assumere un apprendista

Alessandro Genovesi

25 Settembre 2013 - 14:14

Le 12 fatiche (di Ercole) per assumere un apprendista

In Italia il contratto di apprendistato non funziona, mentre in altri Paesi, come la Germania, è la via principale per l’ingresso di 1,5 milioni di giovani nel mondo del lavoro.

Secondo la Cna (associazione di categoria degli artigiani e delle pmi) il motivo è semplice: troppi adempimenti burocratici scoraggiano gli imprenditori che devono spendere 3.500 euro in più l’anno per far fronte all’eccesso di regole.

Troppa burocrazia

Per sostenere questa tesi gli artigiani hanno elencato tutti i passaggi necessari per assumere un apprendista. La Via Crucis descritta si compone di almeno 12 tappe.

Il contratto in questione è quello di apprendistato professionalizzante, istituito con il decreto legislativo 276/2003 (riforma Biagi) e costituito da lavoro più formazione. In sostanza, il dipendente privo di un’esperienza professionale consegue una qualifica superiore lavorando e frequentando al contempo corsi di formazione, interni all’azienda o esterni presso enti convenzionati con la Regione.

Una volta ottenuta la qualifica di apprendista, un’azienda può assumere giovani tra 17 e 29 anni e per l’artigianato la durata del contratto va da sei mesi a un massimo di 5 anni.

Ma veniamo alle accuse della Cna.

I 12 passaggi dell’assunzione in apprendistato secondo Cna

La prima tappa della Via Crucis prevede che l’azienda invii telematicamente la comunicazione di assunzione al Centro provinciale per l’Impiego. In alcune regioni però, e si è all’inghippo numero 2, la comunicazione in questione deve essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, insieme a un documento del datore di lavoro, firmato in originale.

Terza complicazione è la creazione della figura del referente aziendale per la formazione. In alcune regioni basta l’autocertificazione attestante la capacità di formare apprendisti, in altre le competenze devono essere vagliate da un test d’esame.

Le stazioni numero 4 e numero 5 prevedono il rilascio della dichiarazione di assunzione e del contratto di lavoro dell’apprendistato seguiti dalla visita medica.

Siamo a metà del guado, sesto problema: l’azienda deve passare attraverso una nuova registrazione telematica nel cosiddetto Libro Unico del Lavoro.

La stazione numero 7 prescrive che entro 30 giorni dall’assunzione debba essere definito e sottoscritto tra impresa e apprendista il Piano formativo individuale, preludio all’adempimento numero 8. In cosa consiste? L’azienda artigiana se vorrà fare la formazione all’interno dovrà dimostrare di avere capacità formativa e autocertificarla.

Alla stazione numero 9 c’è la registrazione dell’avvenuta formazione aziendale nel Libretto Formativo del Cittadino e alla successiva (la decima) è prevista la certificazione e l’attribuzione della qualifica finale.

Siamo arrivati alla stazione numero 11: a fronte di un’offerta formativa della Regione l’apprendista è tenuto a frequentare corsi esterni per un totale di 120 ore in tre anni.

Quali vantaggi per chi assume un apprendista

In via sperimentale fino al 2016, se l’artigiano ha un massimo di 9 dipendenti può beneficiare dello sgravio totale dei contributi previdenziali, che viene concesso alle imprese che non hanno avuto aiuti di Stato superiori a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi.

In questo caso il nostro artigiano deve inviare all’INPS, dodicesima e ultima fatica, una dichiarazione attestante che nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi precedenti non ha percepito sussidi di alcun tipo, dal livello nazionale al locale, oppure la quantificazione degli incentivi incassati.

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