Lavoro accessorio occasionale: guida e novità 2013 della Riforma Fornero

Valentina Pennacchio

22/03/2013

Lavoro accessorio occasionale: guida e novità 2013 della Riforma Fornero

Il lavoro accessorio occasionale è stato introdotto con il D.Lgs. n. 276/2003, che lo definisce come un’attività “di natura meramente occasionale resa da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne” (art. 70).

Il lavoro accessorio occasionale non deve superare il reddito annuo di € 5.000, mentre le imprese familiari possono servirsi di lavoro accessorio occasionale fino ad un importo non superiore a € 10.000 nel corso di ogni anno fiscale (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, comma 3).

Secondo le disposizioni previgenti alla Riforma Fornero, è riferito ai seguenti ambiti:

  • lavori domestici a carattere straordinario e, appunto, occasionale, quali assistenza domiciliare agli anziani, ai portatori di handicap o ai bambini;
  • insegnamento privato;
  • lavori di giardinaggio, pulizie, manutenzione;
  • organizzazioni di manifestazioni sportive, caritatevoli, culturali o sociali;
  • collaborazioni con enti pubblici o associazioni volontarie per lavori di emergenza (calamità) o di solidarietà;
  • impresa familiare (commercio, servizi e turismo);
  • attività di vendemmia (o attività agricole stagionali) di durate breve e occasionale da parte di pensionati, studenti o casalinghe;
  • vendita ambulante o consegna porta a porta di stampa quotidiana o periodica.

Il lavoro accessorio occasionale può essere svolto da:

  • giovani universitari under 25 (possono essere impiegati anche nelle Scuole o nelle Università);
  • pensionati;
  • lavoratori part time;
  • percettori di prestazioni integrative del reddito;
    * altre categorie (titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o speciale per l’agricoltura, inoccupati -* dipendenti pubblici e privati).

Chi sono i committenti?

I committenti possono essere:

  • famiglie;
  • imprese familiari;
  • imprenditori e non;
  • enti senza fini di lucro;
  • enti locali e pubblici (in caso di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli p attività di solidarietà ed emergenza).

Cosa è cambiato con la Riforma Fornero?

La Riforma Fornero (legge n. 92/2012), intervenendo sul mercato del lavoro, ha introdotto alcune novità anche in merito al lavoro accessorio occasionale. L’art. 70 del decreto legislativo suddetto è stato sostituito con il seguente: il contratto occasionale accessorio da vita a prestazioni lavorative con carattere

meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.

Sui limiti del reddito la Riforma Fornero prevede anche che:

“Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma”.

La legge n. 134/2012 è intervenuta con un’ulteriore novità per il 2013 rivolta ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito:

“Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.

Alla luce di queste precisazioni, viene eliminata l’indicazione dettagliata delle attività interessate dal lavoro accessorio occasionale, che si verifica ogniqualvolta siano rispettati i requisiti di:

  • occasionalità;
  • corrispettivo massimo (€ 5.000, € 2.000 per ciascun committente).

Il lavoro accessorio occasionale può comunque ancora riguardare attività agricole stagionale, rese da pensionati o universitari under 25, nonché da coloro che nell’anno precedente non figuravano negli elenchi di lavoratori agricoli.

Corrispettivo, voucher e contributi

Il compenso del lavoro accessorio occasionale viene corrisposto in voucher, il cui valore è stabilito da decreto ministeriale, aggiornato periodicamente e attento alle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali, che, dopo la riforma, sono:

  • orari;
  • datati;
  • numerati progressivamente.

Inoltre il compenso:

  • è esente da imposizione fiscale;
  • non incide sullo status di disoccupato/inoccupato del lavoratore.

Nell’home page del sito dell’INPS, ciccando su Informazioni, si aprirà una pagina, alla cui sinistra troverete la sezione “Lavoro accessorio occasionale” per capire tutto ciò che concerne l’utilizzo dei voucher.

Il valore nominale del buono comprende:

  • la contribuzione per la gestione separata INPS (13%);
  • l’assicurazione INAIL contro gli infortuni (7%);
  • il compenso, rimborso spese, per l’INPS (5%).

Il reddito del lavoro accessorio occasionale viene computata per determinare il reddito necessario al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri.

Quali sono i vantaggi del lavoro accessorio occasionale?

Il lavoro accessorio occasionale presenta vantaggi:

  • per il committente, che servirsi di prestazioni legali, con copertura assicurativa INAIL, in caso di infortuni sul lavoro, senza dover stipulare un contratto o rischiare vertenze;
  • per il lavoratore, che può integrare il suo reddito con i compensi da lavoro accessorio occasionale, i quali, come abbiamo detto, sono esenti da imposizione fiscale, cumulabili con i trattamenti pensionistici e ininfluenti sullo status del lavoratore.