La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni

Federico Migliorini

29 Dicembre 2014 - 09:17

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La tassazione presenta un diverso regime a seconda che la partecipazione sia detenuta in regime d’impresa o meno, e se la partecipazione sia qualificata o meno. Riepiloghiamo il trattamento fiscale in ognuno dei casi.

La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni

La normativa in materia di cessione di partecipazioni distingue il trattamento fiscale delle plusvalenze o minusvalenze da cessione di partecipazioni a seconda dei soggetti percettori.

La differenziazione primaria è tesa ad individuare se la partecipazione è detenuta nell’ambito d’impresa o meno.
L’appartenenza ad una categoria piuttosto che un’altra comporta la definizione della tipologia di reddito conseguito:

  • Reddito d’impresa, se la partecipazione è detenuta nell’ambito dell’attività d’impresa;
  • Reddito diverso, se la partecipazione è detenuta fuori dall’attività d’impresa.

Plusvalenze detenute in regime d’impresa
Le plusvalenze realizzate mediante cessione di azioni da persone fisiche nell’esercizio d’impresa concorrono, per l’intero ammontare, a formare reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione secondo il regime ordinario, mentre le minusvalenze risultano interamente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 87, TUIR, le plusvalenze realizzate che soddisfano i seguenti requisiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95%:

  • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
  • classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie;
  • residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis;
  • la società partecipata esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55, TUIR.

Plusvalenze non detenute in regime d’impresa
Le plusvalenze, diverse da quelle detenute in regime d’impresa, realizzate da persone fisiche fisicamente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o meno.

Partecipazioni non qualificate – Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, al netto delle eventuali minusvalenze deducibili, sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.
Partecipazioni qualificate – Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate, concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del soggetto percipiente e sono assoggettate a tassazione in base alle aliquote progressive dell’Irpef. Ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare ad Irpef è necessario sommare il 60,46% dell’ammontare delle plusvalenze realizzate al 60,46% delle minusvalenze percepite.
Nel caso in cui il risultato dell’operazione sia positivo, questo concorrerà alla formazione del reddito imponibile del soggetto che le ha detenute. In caso contrario, minusvalenze maggiori delle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione fino a concorrenza del 60,46% delle plusvalenze realizzate negli anni successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che il soggetto percipiente riporti tale eccedenza nella propria dichiarazione dei redditi.

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