Detrazione Irpef per figli a carico: come funziona? La guida

Federico Migliorini

12 Settembre 2015 - 10:09

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Come funziona e come è calcolata la detrazione Irpef per figli a carico? Ecco i valori e il calcolo in base al reddito imponibile Irpef del genitore. La guida completa.

Detrazione Irpef per figli a carico: come funziona? La guida

L’articolo 12 del DPR n. 917/86 riconosce ai genitori, per i figli a carico, la spettanza di una detrazione Irpef, la cui misura varia a seconda dell’ammontare del reddito del genitore, dell’età del figlio (maggiore o minore di 3 anni) e dell’esistenza in capo ai figli di un handicap.

Ai fini della spettanza della detrazione Irpef per figli a carico è irrilevante che i figli risiedano anagraficamente con i genitori.

Ecco una guida completa che spiega chi ha diritto alla detrazione Irpef per figli a carico, quanto spetta e come eseguire il calcolo, limiti e regole.
Ricordiamo che la detrazione Irpef per figli a carico è uno dei modi più diffusi e utilizzati per pagare meno tasse.

Detrazione Irpef: definizione di «figli a carico»
La detrazione in esame è riconosciuta ai genitori (anche separati o non coniugati) per i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e affiliati o affidati, fiscalmente a carico.
Ai fini fiscali sono considerati figli a carico quelli che nel corso dell’anno solare hanno percepito un reddito non superiore alla soglia di €. 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Come indicato nell’articolo 12 del DPR n. 917/86 per la determinazione del reddito complessivo Irpef non deve essere considerata l’abitazione principale e le relative pertinenze, i redditi esenti, soggetti a tassazione separata e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta (ad esempio redditi finanziari). Va compreso, invece, il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

Il limite di reddito è fissato con riferimento all’intero anno e, in caso di superamento, il figlio non è considerato a carico per l’intero anno, non rilevando il momento a decorrere dal quale si verifica il superamento.

La detrazione per figli a carico: come funziona?
Come detto, quindi, se si verifica il requisito per avere figli considerati fiscalmente a carico è possibile beneficiare di una detrazione fiscale, il cui importo varia al variare del reddito del genitore. In particolare, la detrazione Irpef di base per i figli a carico è pari a:

  • € 1.220, per i figli di età fino a tre anni;
  • € 950, per i figli di età superiore a tre anni.

Nel caso in cui in famiglia vi siano più di tre figli a carico, gli importi sopra indicati devono essere aumentati di € 200 per ciascun figlio, a partire dal primo.

Detrazione Irpef per figli a carico disabili
Il nostro legislatore ha inteso riconosce una maggiore detrazione per «figli a carico», nel caso in cui gli stessi presentino una disabilità psichica o motoria, riconosciuta tale ai sensi della Legge n. 104 del 1992. In questo caso il contribuente principale ha diritto a vedersi riconoscere una ulteriore detrazione Irpef pari a €. 400.

Riepilogando, quindi, in caso di figli disabili, le detrazioni Irpef per «figli a carico», sopra riportate, saranno così aumentate:

  • € 1.620, per i figli di età inferiore a tre anni;
  • € 1.350, se i figli hanno un’età pari o superiore a tre anni.

Irpef: calcolo della detrazione effettiva
Appare opportuno ricordare che gli importi di detrazione fiscale, per figli a carico; sopra indicati sono «teorici». Questo vuol dire che per determinare la detrazione effettivamente spettante al contribuente è necessario procedere effettuando un semplice calcolo. Prendiamo la detrazione teorica spettante in base alle caratteristiche dei figli e la moltiplichiamo per il coefficiente che si ottiene dal seguente rapporto: (€ 95.000, diminuito del reddito del genitore / €. 95.000).

Proviamo a chiarire meglio con degli esempi:

  • figlio (non disabile) a carico di età inferiore a tre anni (deduzione teorica €. 1.220), con reddito imponibile Irpef del dichiarante di €. 40.000. La detrazione effettiva spettante è pari a €. 706,31, ottenuta dal seguente calcolo: 1.220*(95.000 - 40.000)/95.000.
  • figlio disabile a carico di età superiore a tre anni (deduzione teorica €. 1.350), con reddito imponibile Irpef del dichiarante di €. 30.000. La detrazione effettiva spettante è paria €. 923,68, ottenuta dal seguente calcolo: 1.350*(95.000-30.000)/95.000.

Nel caso in cui vi sia più di un figlio, l’importo di €. 95.000 indicato nella formula deve essere aumentato di € 15.000 per ogni figlio successivo.

La ripartizione della detrazione tra i genitori
La detrazione Irpef relativa ai figli a carico che deve essere ripartita al 50% tra i genitori non legalmente separati. In caso di separazione legale effettiva la detrazione spetta la genitore affidatario. Mentre, nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.

In alternativa, con l’accordo di entrambi i genitori, è possibile scegliere di attribuire la detrazione interamente al genitore che dichiara il reddito più elevato, al fine di fare avere a questi il massimo beneficio fiscale possibile. Questa possibilità, è particolarmente utile nel caso in cui, ad esempio, l’altro coniuge (con reddito più basso), si trovi in una situazione di “incapienza” per il pieno godimento della detrazione in esame.

La comunicazione dei lavoratori dipendenti e pensionati
Ai fini della fruizione della detrazione per figli a carico, l’art. 23, comma 2, lett. a), DPR n. 600/73, richiede ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di comunicare al datore di lavoro o all’ente pensionistico, la presenza di eventuali condizioni per la fruizione delle detrazioni per figli a carico.

Di fatto, una volta ottemperato a tale obbligo, al momento di inizio del rapporto di lavoro (o di pensione) la dichiarazione ha effetto anche per i
periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono la ripresentazione della comunicazione (ad esempio figlio che nell’anno successivo ha redditi superiori alla soglia dei €. 2.840,51). La mancata comunicazione delle variazioni comporta l’applicazione di sanzioni che variano da €. 258 a €. 2.065, ai sensi dell’articolo 11, D.Lgs. n. 471/97.

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