La Corte Costituzionale salva la mediazione tributaria

Alessandra Manco

29 Aprile 2014 - 09:27

La Corte Costituzionale con sentenza n. 98 si pronuncia in merito alla mediazione tributaria e salva l’istituto stabilendo la regolarità anche se non vi è reclamo

La Corte Costituzionale salva la mediazione tributaria

Importante decisione da parte della Corte costituzionale che, con sentenza n. 98 del 2014, mette in salvo l’istituto della mediazione tributaria. Tutto è partito dalla Commissione Provinciale di Campobasso, la quale ha lamentato un eccessivo pregiudizio del diritto di difesa. La Corte ha ammesso che vi siano forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimenti di oneri finalizzati al perseguimento di interessi di tipo generale, ma tale ricorso non deve rendere la tutela giurisdizionale troppo difficoltosa. In particolare la Corte ha ricordato che già in passato si è prevista l’illegittimità di disposizioni che prevedevano la decadenza dell’azione giudiziaria qualora preventivamente non si siano effettuati dei ricorsi di tipo amministrativo.

In linea con quanto deciso in passato pertanto la Corte Costituzionale ha esaminato il disposto del comma 2 dell’art. 17 bis, il quale prevede che l’omessa presentazione del reclamo da parte del contribuente possa causare l’inammissibilità del ricorso, con la conseguenza che la parte non può più agire in sede giurisdizionale. Tale norma è stata dichiarata in contrasto con l’art. 24 della Costituzione e pertanto l’esecutivo, con legge n. 147 del 2013, ha disposto una modifica del dettato prevedendo l’improcedibilità del ricorso non preceduto da reclamo al posto dell’inammissibilità.
Inoltre secondo la Ctp di Campobasso l’obbligatorietà del reclamo al fine di poter presentare successivamente ricorso contrasta con gli artt. 3 e 113 in virtù del fatto che l’ordinamento prevede già degli istituti deflattivi del contenzioso, e pertanto il reclamo rappresenta solo un ulteriore adempimento per il contribuente.

Tuttavia la Corte non ritiene condivisibile tale tipo di assunto, in virtù del fatto che reclamo e mediazione sono comunque giustificati da interessi generali e di giustizia. Infatti la Corte Costituzionale ha rilevato come gli istituti del reclamo e della mediazione tributaria realizzino l’obiettivo di assicurare un immediato meno dispendioso soddisfacimento in materia di “tax compliance”. Inoltre gli stessi non contrastano con gli altri istituti deflattivi del contenzioso e permettono di ridurre il numero dei processi tributari pendenti. Il fatto che gli mediazione e reclamo riguardino atti emessi dall’agenzia delle entrate con valore inferiore ai 20 mila euro non è comunque un reclamo ammissibile, visto che, a parere della Corte, tale limitazione è stata fatta dal Legislatore al fin e di assicurare uno sfoltimento dei processi in maniera razionale.

Infine, la contestazione che in materia di mediazione manchi la terzietà del giudice (visto che la decisione spetta alla stessa agenzia delle entrate) contrastando la direttiva 2008/52/CE è da non ritener valida perché la Corte ha stabilito che la direttiva non è applicabile in materia doganale, fiscale o amministrativa.

Argomenti

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it