Insegnante di sostegno: chi non è specializzato può essere dimesso dall’incarico

Isabella Policarpio

28 Novembre 2018 - 11:45

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L’insegnante di sostegno è una figura di supporto scolastico fondamentale per i ragazzi disabili. Spesso però è privo di una specifica specializzazione; per il Consiglio di Stato in tal caso si può essere dimessi dall’incarico.

Insegnante di sostegno: chi non è specializzato può essere dimesso dall’incarico

L’insegnante di sostegno è una tipologia di insegnante che si occupa di gestire le situazioni di disabilità nella classe. Ha il compito di progettare, verificare e realizzare interventi idonei a sostenere i ragazzi disabili nell’ambiente scolastico e a farli integrare con gli altri ragazzi.

Si tratta di insegnanti che, almeno secondo quanto prevede la legge, dovrebbero avere una specializzazione inerente alla tipologia di disabilità dell’alunno che gli viene affidato, ma il più delle volte non è così.

La posizione del Consiglio di Stato a riguardo è chiara: l’insegnante di sostegno non specializzato, quindi inidoneo a dare il giusto supporto al ragazzo disabile, può essere dimesso e sostituito.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha disposto le dimissioni di un insegnante di sostegno sprovvisto di specializzazione in lingua Braille che era stato assegnato ad una ragazzina non vedente.

Ora andiamo a chiarire i punti salienti della sentenza alla luce delle previsioni legislative in materia di insegnamento di sostegno.

Il caso

Siamo a Catanzaro, dove i genitori di una bambina non vedente hanno contestato al TAR il fatto che l’istituto scolastico avesse affidato la gestione della figlia ad un insegnante di sostegno non specializzato.

A seguito del ricorso, il TAR Calabria con la sentenza n. 880 del 2014 aveva riconosciuto il diritto della minore all’assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille ma, nonostante la chiarezza della decisione, alla bambina continuavano ad essere assegnati insegnanti privi delle caratteristiche stabilite, alcuni con titolo di specializzazione polivalente ed altri addirittura totalmente sprovvisti.

Per questa ragione la coppia si è vista costretta a chiedere nuovamente l’intervento del TAR che, con la sentenza n. 208 del 2016, ha annullato il provvedimento di assegnazione dell’insegnante non specializzato accusando l’amministrazione scolastica di grave inadempienza.

A questo punto il MIUR, chiamato in causa, ha proposto ricorso in Appello contro l’accusa del TAR Calabria, sostenendo di aver fatto il possibile per reperire un insegnante di sostegno specializzato. In più, secondo il MIUR, la normativa che disciplina la formazione degli insegnanti di sostegno non prevede la figura dell’insegnante specializzato in Braille.

A concludere la diatriba ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5851 del 2018 con la quale ha respinto tutte le motivazioni del MIUR e ha sancito il diritto dell’alunno disabile ad essere affiancato e supportato da un insegnante di sostegno dotato di specifica specializzazione.

La decisione del Consiglio di Stato va ben oltre il caso di specie in quanto sancisce dei principi validi per tutti i casi di disabilità. Per sintetizzare, il Consiglio stabilisce che ogni insegnante di sostegno deve avere:

  • conoscenza dei mezzi espressivi di cui si serve l’anno per comunicare;
  • tecniche specifiche che consentono l’attività di insegnamento all’alunno disabile;
  • una specializzazione affine alla tipologia di disabilità dell’alunno.

Quindi ogni istituto scolastico è tenuto a rispettare le suddette direttive per realizzare gli obiettivi educativi, di formazione e di integrazione scolastica degli alunni disabili.

Ma vediamo quali sono le previsioni normative in merito all’insegnamento di sostegno.

L’insegnante di sostegno nella legge italiana

L’insegnante di sostegno è stato introdotto dalla legge n. 517 del 1977 ed è una figura di supporto per tutti gli alunni con comprovata disabilità che frequentano la scuola dell’obbligo. La legge persegue lo scopo di garantire il diritto allo studio e l’eguaglianza sociale, diritti che non avrebbero attuazione senza l’insegnante di sostegno.

Secondo la normativa vigente, l’unico modo per diventare insegnante di sostegno è iscriversi al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) necessario ad acquisire tutte le competenze per gestire i bisogni educativi speciali. Una volta dentro l’istituto scolastico, l’insegnante di sostegno è tenuto a predisporre il PEI (il Piano Educativo Individualizzato) per ciascun alunno con disabilità della classe, in sintonia con gli operatori socio-sanitari, la famiglia e gli altri docenti, dove predispone le strategie educative parametrate sulla patologia del minore.

Quello dell’insegnante di sostegno è un ruolo delicatissimo: non basta avere una spiccata vocazione assistenziale verso i disabili ma occorre una specializzazione mirata e concreta; solo con un percorso specifico è possibile assicurare l’idoneità e la continuità dell’insegnamento ai ragazzi con handicap.

Tuttavia in Italia questa figura è carente, per questo molto spesso il suo ruolo viene ricoperto da insegnanti senza l’esperienza e la formazione necessaria e talvolta senza abilitazione. Ovviamente a pagarne le conseguenze sono i minori disabili che vengono esclusi dal diritto all’istruzione e dal diritto all’inclusione sociale.

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