Scade domani, 31 marzo 2015, il termine per pagare l’Imu sui terreni agricoli senza interessi, né sanzioni. Ecco tutte le informazioni necessarie
Ultimo giorno per pagare l’Imu sui terreni agricoli. La legge n.34, approvata dalla camera lo scorso 19 marzo e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, rende definitive le nuove regole.I contribuenti avranno dunque la possibilità di regolarizzare la propria posizione relativa all’Imu sui terreni ex montani dovuta per il periodo d’imposta 2014 entro oggi, senza versare interessi e sanzioni.
Per quanto riguarda l’uso del ravvedimento operoso per gli omessi versamenti del 2014, si potrà usufruire del ravvedimento a 3 mesi e del ravvedimento lungo.
Imu terreni agricoli: scadenza 31 marzo
In base alla legge n.34, i contribuenti che non hanno pagato l’Imu entro il 10 febbraio 2015, potranno versare quanto dovuto entro oggi, 31 marzo 2015, senza pagare interessi e sanzioni.
Per calcolare quanto dovuto, nel caso in cui il Comune non abbia deliberato l’aliquota, bisognerà utilizzare quella del 7,6 per mille. La base imponibile si calcola in base reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135.
Imu terreni agricoli: esenzioni
Ricordiamo che per il periodo d’imposta 2014, in base al D.M.11 2014, non devono pagare l’IMU i proprietari dei terreni montani definiti dai parametri ISTAT. Risultano dunque esenti per l’anno 2014:
- i terreni ubicati in Comuni situati ad un altitudine superiore ai 600 metri,
- i terreni ubicati in Comuni situati ad un altitudine compresa tra i 280 metri e i 600 metri, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ovvero se concessi in affitto o in comodato a tali operatori;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che in base al d.m. 28.11.2014 non ricadono in zone montane o di collina;
- i terreni agricoli, coltivati o non coltivati, ubicati nei Comuni situati nelle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448.
A decorrere dal 2015, l’esenzione si applica invece a:
- terreni agricoli, anche se non coltivati, ubicati nei comuni totalmente montani, classificati come tali e inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;
- terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448;
- i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani indicati nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT; l’esenzione si applica anche a favore di concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.
In ultimo si sottolinea che per i terreni acricoli ubicati nei Comuni che sono indicati nell’allegato A, posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui al suddetto art. 1, iscritti nella previdenza agricola, dall’IMU dovuta è riconosciuta una detrazione di 200 euro fino a concorrenza dell’imposta relativa. Se nell’allegato è riportata l’indicazione di “parzialmente delimitato” (PD), la detrazione è riconosciuta soltanto per le zone del territorio comunale che sono individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze 14.6.1993, n. 9.
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