Imu, ravvedimento operoso: come rimediare a errori di versamento e compilazione

Daniele Sforza

18 Dicembre 2012 - 15:20

Imu, ravvedimento operoso: come rimediare a errori di versamento e compilazione

La fatidica data è stata superata: no, non parliamo di quella citata dalla profezia maya del 21 dicembre 2012, bensì di quella citata dal governo Monti relativa al saldo Imu, la tassa protagonista di questo 2012 lacrime e sangue. Nell’ultimo giorno disponibile per saldare l’imposta, non si sono registrare quelle file chilometriche che erano state previste, forse perché molti contribuenti hanno preferito mettere le cose a posto una settimana prima della scadenza, per poi concentrarsi solamente sulle festività natalizie (e vedere quante banconote, o monete, sono rimasti nel portafogli).

Ravvedimento operoso: come funziona?

Tuttavia c’è anche chi non è riuscito a saldare l’Imu in tempo: per queste persone scatta sin da subito il ravvedimento operoso. Come funziona e in cosa consiste il ravvedimento operoso? E’ presto detto: il ravvedimento operoso è semplicemente il pagamento ritardato dell’imposta, che include le sanzioni previste, sanzioni che naturalmente aumentano man mano che il tempo passa. Il ravvedimento operoso, tuttavia, consiste anche nella "correzione" di eventuali errori individuati relativi all’importo (e solo all’importo, visto che l’errore di compilazione è altra materia).

I contribuenti che hanno ritardato il pagamento del saldo Imu, possono dunque mettersi in regola pagando una sanzione il cui importo varia a secondo della tempistica e barrando la casella apposita (ravvedimento operoso) sul modello F24 o sul bollettino postale. Esistono 3 tipi di ravvedimenti:

ravvedimento sprint: la regolarizzazione entro i primi 14 giorni dalla scadenza equivale a una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;

ravvedimento breve: la regolarizzazione dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, equivarrà al 3% dell’importo, sempre per ogni giorno di ritardo;

ravvedimento lungo: la regolarizzazione dal 30° giorno al 17 dicembre 2013 implica una sanzione al 3,75% per ogni giorno di ritardo.

Alle sanzioni sono da aggiungere inoltre gli interessi legali (2,5%), mentre dal 17 dicembre 2013 la multa sarà del 30%.

Altri errori di versamento e compilazione

Andiamo ora a vedere altri tipi di errori che possono essere stati effettuati e come rimediare.

Versamento superiore al dovuto: il contribuente dovrà presentare l’istanza di rimborso al Comune (e NON all’Agenzia delle Entrate) per ciò che concerne la parte erariale della tassa; per quel che riguarda la quota comunale, bisognerà rivolgersi all’ente locale, mentre per ciò che concerne la quota statale si attendono al momento ulteriori istruzioni per la pratica di rimborso;

Versamento inferiore al dovuto: sarà necessario ricorrere al ravvedimento operoso;

Errori nella divisione tra quota statale e comunale: l’importo corretto sarà risolto da Stato e Comuni;

Versamento superiore al dovuto con errore di ripartizione: sarà necessario presentare l’istanza di rimborso al Comune, specificando l’importo della somma pagata in eccesso e l’errore nella ripartizione.

Errore di compilazione del codice tributo: verrà corretto direttamente dal Comune, qualora l’importo pagato sia corretto;

Errore di compilazione del codice del Comune: sarà necessario recarsi allo sportello dove è stato effettuato il pagamento, richiedere l’annullamento del vecchio modulo compilato e inviare quello corretto.

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