Con l’approvazione definitiva della Camera il reato di depistaggio è diventato legge. Ecco cosa prevede.
Il reato di depistaggio è entrato nel Codice penale italiano.
La Camera ha infatti approvato in via definitiva la proposta di Legge di Paolo Bolognesi, presidente dellìAssociazione vittime della strage di Bologna, che ha introdotto il nuovo reato.
Il reato di depistaggio, con riferimento ai momenti più bui della storia italiana, prevede aggravanti nel caso di processi di strage, mafia e associazioni sovversive.
Di seguito tutto quello che c’è da sapere.
Reato di depistaggio: cosa prevede?
Il reato di depistaggio fa parte della famiglia dei reati propri, ossia di quei reati che non possono essere commessi da chiunque.
Il nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, infatti, punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di ostacolare o impedire indagini o processi, modifica il corpo del reato o la scena del crimine oppure mente o è reticente. Il pubblico ufficiale, in caso di depistaggio, viene punito con il carcere da 3 a 8 anni.
Affinché possa essere punito il reato di depistaggio occorre che la condotta sia posta in essere con dolo specifico: per dolo specifico non si intende la sola coscienza e volontà a porre in essere l’azione descritta nella fattispecie; è richiesta infatti la specifica intenzione di
“impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale”.
Il reato si configura quando la condotta non integra un reato più grave. Non può invece essere punito chi, pur colpevole, prima della fine del dibattimento ritratti il falso e dica al giudice la verità.
Reato di depistaggio: le aggravanti
Il legislatore ha previsto delle aggravanti al reato di depistaggio sopra descritto. Nel caso di occultamento o alterazione delle prove oppure di creazione di false piste la pena è infatti aumentata da un terzo alla metà.
Lo stesso aumento della pena è inoltre previsto per chi distrugge, occulta o altera prove oppure crea false piste.
Oltre a queste due aggravanti è previsto un inasprimento della pena, con la reclusione che va da 6 a 12 anni, quando il reato riguarda processi per stragi e terrorismo, mafia e associazioni segrete, traffico di armi e materiale nucleare, chimico o biologico, o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo.
Reato di depistaggio: le attenuanti
Sono anche previste delle attenuanti a favore di chi commetta il reato di depistaggio. Il legislatore ha previsto la diminuzione dalla metà a due terzi della pena se l’autore del fatto si adopera per: ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; attenuanti sono riconosciute anche a chi si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.
Reato di depistaggio: pene accessorie
Nel caso in cui il colpevole di depistaggio venga punito con una pena che prevede la reclusione superiore ai 3 anni, viene applicata anche la pena accessoria che prevede l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Reato di depistaggio anche nel processo civile e amministrativo
Il reato di depistaggio è esteso anche al processo civile e amministrativo.
In base alle nuove norme, infatti, chi modifica lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone al fine di ingannare il giudice o il perito sarà ora punito con la reclusione da uno a 5 anni. Nel processo civile il reato di depistaggio non è un reato proprio ma comune, e quindi non è previsto che a commetterlo sia solo un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Reato di depistaggio, previste ulteriori aggravanti per chi inganna la giustizia
Oltre al reato di depistaggio il legislatore ha previsto una serie di circostanze che aggravano altri delitti contro l’amministrazione della giustizia. La pena è quindi aumentata dalla metà a due terzi nel caso di falsa testimonianza, frode processuale e favoreggiamento personale commessi per ostacolare o sviare indagini e processi per stragi, terrorismo, mafia e altri gravi delitti. Inoltre altre aggravanti sono previste per i principali delitti contro l’amministrazione della giustizia quando ne consegue una condanna a danno di un terzo.
Reati di depistaggio: sconti di pena
Anche nei casi sopra riportati il legislatore ha previsto degli sconti di pena per chi si adopera a ripristinare lo stato della scena del reato e delle prove o a evitare conseguenze ulteriori. Una riduzione della pena è prevista anche per chi aiuta l’autorità giudiziaria o di polizia nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.
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