Le cartelle esattoriali possono essere pagate sia attraverso i bollettini Rav, sia accedendo ai piani di rateazione che consentono il pagamento dilazionato in rate costanti o crescenti in ragione delle proprie situazioni economiche. Tuttavia, il mancato pagamento della cartella comporta l’inizio delle azioni coattive di riscossione da parte del concessionario.
La cartella esattoriale è un documento che viene emesso dall’agente della riscossione, legittimato alla riscossione coattiva dei tributi, in mancanza del pagamento spontaneo da parte del contribuente. Oggi l’agente della riscossione è “Equitalia Spa”. La cartella esattoriale è un titolo esecutivo e come tale consente al soggetto che lo ha emesso di poter agire coattivamente per la riscossione dell’importo dovuto. Per questo motivo è necessario prestare la massima attenzione, nel momento in cui ce ne viene notificata una. Questo, tuttavia, non pregiudica il nostro diritto e dovere di capire e verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto di dotarsi dei giusti strumenti per decidere se la pretesa tributaria sia giustificata o meno (magari perché abbiamo già pagato), e nel caso in cui la pretesa di pagamento si rivelasse fondata è bene conoscere quali sono le modalità di pagamento a disposizione.
Pagamento entro le scadenze con il Rav
La cartella di pagamento che viene notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati Rav (con l’importo da versare prestampato), che possono essere utilizzati solo se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato. I pagamenti con i bollettini Rav possono essere effettuati presso:
- gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi, senza alcuna commissione aggiuntiva qualsiasi sportello bancario;
- gli uffici postali;
- i tabaccai abilitati.
I soggetti diversi dall’Agente della riscossione possono applicare una commissione d’incasso. I bollettini Rav, inoltre, possono essere pagati attraverso i servizi web di Equitalia che consentono il pagamento telematico o attraverso i servizi di home banking messi a disposizione dagli istituiti di credito. Il versamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche con mezzi diversi dal contante, per esempio bancomat.
Il pagamento a rateale delle cartelle
I contribuenti che non hanno la possibilità di pagare in un’unica soluzione il debito indicato nella cartella di pagamento, possono rivolgersi all’agente della riscossione per ottenerne la rateazione. E’ possibile richiedere, alternativamente:
- un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni), in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. I piani di rateazione sono alternativi, per cui il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario.
Piano di rateazione ordinario
Il contribuente può richiedere di accedere a un piano di rateazione ordinario quando si trova nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, ma è in grado di far fronte all’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.
Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente. È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.
Piano di rateazione straordinario
Il debitore può richiedere di accedere ad un piano di rateazione straordinario quando versa in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica legata alla congiuntura economia, per ragioni estranee alla propria responsabilità. Pertanto, possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria, ma che, comunque, risultano solvibili in relazione alla rateazione concedibile. Si accede a un piano di rateazione straordinario fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:
- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali privilegiati, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;
- per gli altri soggetti, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.
In caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione straordinaria, il debitore può comunque chiedere ed ottenere quella ordinaria.
Decadenza dalla rateazione
Il contribuente decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (decadenza che, in precedenza, era invece conseguente al mancato pagamento di due rate consecutive). Quando si decade dal beneficio, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato. In ogni caso, è sempre possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.
Domanda di rateazione
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. Se la rateazione viene accordata, Equitalia notifica un atto che indica la ripartizione del debito secondo il numero di rate concesse. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Al contrario, in caso di diniego Equitalia notifica il relativo provvedimento motivato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti