Il modello Iva 26 per la compensazione dell’Iva di gruppo

Federico Migliorini

28 Gennaio 2015 - 22:06

Il modello Iva 26 deve essere presentato dagli enti o società controllanti per avvalersi, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell’Iva di gruppo. Comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno e relative ai dati indicati in sede di presentazione della dichiarazione di adesione.

Il modello Iva 26 per la compensazione dell’Iva di gruppo

Gli enti o società controllanti che intendono aderire alla liquidazione IVA di gruppo devono presentare entro il termine di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio, che quest’anno scade il 16 febbraio 2015, il modello IVA 26 (approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2010, n. 171422/2010) reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. La dichiarazione di adesione ha effetto per l’anno in cui è presentata.

Lo stesso modello deve essere utilizzato per comunicare le variazioni relative ai dati indicati nella dichiarazione di adesione entro 30 giorni dalla data in cui si verifica la variazione stessa.

Il modello Iva 26
La presentazione della dichiarazione di adesione permette alle società appartenenti a un gruppo di avvalersi di un particolare sistema di compensazione IVA (c.d. liquidazione IVA di gruppo) che prevede che i versamenti periodici (mensili o trimestrali) nonché il conguaglio di fine anno debbano essere effettuati dalla società controllante, che determina l’imposta a debito da versare o il credito del gruppo, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferiti al gruppo.
Il vantaggio dal punto di vista finanziario è notevole in quanto vi è una compensazione tra i crediti e i debiti iva all’interno del gruppo.

Soggetti interessati ed esclusi
Il Modello IVA 26 dev’essere presentato dagli enti e le società di capitali (SpA, Srl, Sapa) che:

  • detengono una percentuale superiore al 50% del capitale delle società controllate;
  • intendono aderire alla liquidazione IVA di gruppo.
    Le quote o azioni della società controllata devono essere possedute:
  • per oltre il 50% senza tener conto delle azioni di godimento e di risparmio prive di diritto di voto;
  • dal 1º gennaio dell’anno solare precedente a quello di adesione;
  • e il controllo non deve interrompersi ne´ ridursi al di sotto del 50%.
    L’interruzione o la riduzione del controllo al di sotto del 50% determina l’uscita della procedura di compensazione a decorrere dallo stesso mese in cui è venuto meno il requisito temporale.

Il Modello IVA 26 non può essere presentato;

  • dalle imprese individuali e società di persone che non possono partecipare alla compensazione Iva di gruppo;
  • dalle società di capitali che non detengono una percentuale superiore al 50% del capitale delle società controllate;
  • dalle società di capitali che seppure detengono una percentuale superiore al 50% del capitale delle società controllate, non intendono aderire alla compensazione IVA di gruppo.

Trasmissione e scadenza
Il Modello IVA 26 dev’essere presentato in via telematica:

  • direttamente dall’ente o società controllante avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline;
  • tramite intermediari abilitati (dottori o ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili, CAF...).

Il Modello IVA 26 va presentato:

  • entro il 16 febbraio 2015 (termine di liquidazione e versamento dell’imposta relativa relativa al mese di gennaio 2015) per l’anno 2015;
  • entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata una variazione relativa ai dati indicati nella dichiarazione di adesione.

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