Regime dei superminimi: di che cosa si tratta? Il nuovo regime dei superminimi riguarda semplicemente una variante del regime dei minimi e appartiene alla rubrica "Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità". Il regime dei superminimi sostituisce il regime in vigore fino al 31 dicembre 2011: le novità principali sono contenuti nell’art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n.98. Tali novità sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2012.
Nuovo regime dei superminimi: condizioni di accesso
Per accedere al regime dei superminimi, dunque, permangono le condizioni previste per l’accesso al regime dei minimi, come ad esempio, l’obbligo di non superare i 30mila euro di ricavi e compensi e l’accesso immediato al regime ordinario qualora si superi il 50% del limite prefissato di ricavi e compensi.
Tra le novità più importanti, si annovera invece la durata del regime, che sarà di 5 anni e non più a tempo indeterminato, ma potrà essere prorogabile qualora il soggetto non abbia compiuto ancora il 35esimo anno di età.
Inoltre, per poter accedere al regime dei superminimi, bisognerà rispettare i seguenti requisiti:
- il soggetto deve avere avviato un’attività di impresa, arte o professione a decorrere dal 1° gennaio 2008: ciò significa che i soggetto che hanno avviato un’attività prima del 31 dicembre 2007 sono esclusi da tale regime (fa fede l’inizio dell’esercizio dell’attività e non l’apertura della partita IVA, e quindi le prime operazioni attive e passive);
- il soggetto non deve avere esercitato nei 3 anni precedenti all’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare: fanno riferimento gli anni solari, e non i periodi d’imposta; inoltre non possono accedere al regime quei soggetti che partecipino al contempo a società di persone o Srl in maniera attiva, ovvero gestiva;
- l’attività che si esercita non deve risultare essere una prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a patto che questa non si traduca in praticantato: un’attività già iniziata dunque non può cambiare forma giuridica e consentire l’accesso al regime dei minimi. Se si utilizzano gli stessi locali, si intrattengono rapporti con gli stessi clienti e/o si utilizzano gli stessi beni, l’attività esercitata diventa automaticamente una prosecuzione della precedente;
- nel momento in cui viene proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi riferiti al periodo d’imposta precedente non deve superare i 30mila euro: ci si può ad esempio riferire alle operazione di cessione, conferimento o affitto d’azienda.
I soggetti che accedono al regime agevolato dovranno emettere fatture senza esercitare la rivalsa e ritenendo indetraibile il tributo assolto sugli acquisti.
Chi accede al nuovo regime dei superminimi dovrà fornire la relativa comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, contrassegnando la casella presente all’interno del quadro B nell’apposito modello AA/911, ovvero "Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità".
Transito nel nuovo regime dei superminimi: condizioni di accesso
I soggetti che intendono transitare nel nuovo regime dei superminimi:
- possono non inviare alcuna comunicazione, qualora abbiano applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime dei minimi, oppure possono farlo presentando il modello AA9, ma tale azione è facoltativa;
- qualora abbiano applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime delle nuove iniziative produttive e di lavoro autonomo, dovranno revocare l’operazione e presentare la dichiarazione di variazione, barrando la casella R nel modello AA9; inoltre potranno facoltativamente comunicare l’adesione al nuovo regime dei superminimi utilizzando sempre lo stesso modello;
- qualora abbiano applicato il regime ordinario e sia trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, dovranno comunicarne la revoca presentando la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012 (Unico 2013) e il quadro VO della dichiarazione annuale IVA e possono inoltre facoltativamente comunicare l’adesione al nuovo regime dei superminimi utilizzando il modello AA9.
Chi esce dal nuovo regime non potrà rientrarvi
Una volta usciti dal regime dei superminimi, non vi si potrà nuovamente accedere, come specificato dall’apposito Provvedimento: "Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98".
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