Visite fiscali: quando l’assenza è considerata giustificata? Quando è ingiustificata e quali sono le sanzioni? Ecco la guida
Come già vi avevamo riportato in un precedente articolo, nel 2015 sono cambiate le regole sulle visite fiscali sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici.
All’interno di questo pezzo vorremmo invece soffermarci sulle conseguenze per il lavoratore in caso di assenza al controllo.
Ricordiamo che , in base alla legge n.300 del 1970, la visita fiscale è un accertamento predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro, atto a controllare l’effettivo stato di malattia del dipendente, assente dalla propria "postazione" per motivi di salute.
INPS Visite fiscali 2015: reperibilità
Durante il periodo di assenza dal posto di lavoro per malattia, il dipendente è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità
- dipendenti pubblici: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
- dipedenti privati: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il domicilio precedentemente comunicato all’Amministrazione. L’obbligo di reperibilità sussiste 7 giorni su 7 comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend.
Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.
INPS visite fiscali 2015: assenza
Come già detto, nel periodo di assenza per malattia il dipendente ha l’obbligo di rimanere presso il domicilio comunicato. Qualora dovesse allontanarsi per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti, ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’assenza all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.
In caso di visita domiciliare, se il lavoratore risulta assente, il medico inviato ne prende nota sul modulo di referto.
Bisogna sottolineare che, per "assenza alla visita fiscale", si intende non solo l’assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo.
Viene inoltre considerata assenza del dipendente non solo la mancata presenza alle visite di controllo domiciliari ma anche la mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.
In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:
- non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);
- mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
- non funzionamento del citofono o del campanello;
- mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
- espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.
Il vincolo di reperibilità decade invece nei seguenti casi:
1) malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita.
2) Infortuni di lavoro.
3) Patologie documentate e identificate le cause di servizio.
4) Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.
5) Gestazione a rischio.
INPS visite fiscali 2015: assenza ingiustificata, sanzioni
In caso di assenza ingiustificata alla prima o unica visita fiscale, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi trattamento economico per dieci giorni.
Se l’assenza ingiustificata si protrae anche nel corso della seconda visita fiscale, l’INPS sospende la metà trattamento economico erogato anche per l’ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni e fino al termine della malattia.
Qualora il lavoratore risultasse assente anche alla terza o successiva visita fiscale, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale interrompe l’erogazione dell’indennità dal giorno stesso in cui viene accertata l’assenza.
Si sottolinea che il primo giorno dei 10 di sospensione del trattamento economico, coincide con il primo giorno di malattia.
L’assenza alla visita domiciliare seguita dalla presentazione alla visita ambulatoriale comporta la perdita dell’indennità per i primi 10 giorni, nel caso in cui l’assenza sia giustificata, ma il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, è comunque prevista la decadenza del trattamento economico per lo stesso arco temporale.
INPS visite fiscali 2015: periodi non sanzionabili
Non sono sanzionabili le assenze per:
- ricovero ospedaliero,
- periodi di malattia accertati da precedente visita di controllo,
- causa di forza maggiore, concomitanza di visite, prestazioni o accertamenti specialistici, situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare.
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