INPS, pensioni: aumentano le aliquote contributive e cambiano i massimali. Ecco tutte le novità del 2013

Marta Panicucci

13/02/2013

INPS, pensioni: aumentano le aliquote contributive e cambiano i massimali. Ecco tutte le novità del 2013

Con la pubblicazione della circolare n. 27 l’INPS comunica la modifica dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata della pensione, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolati di pensione. A partire dal 2013 tale aliquota passerà dal 18% al 20%. Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale, invece, l’aliquota rimane ferma al 27%. A tale percentuale, però, si deve aggiungere uno 0,72% per finanziare la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia, al congedo parentale.

Aliquote e massimale annuo

In base alla nuova legge le aliquote per la gestione separata della pensione del 2013 sono ripartite come illustrato dalla tabella.

soggettialiquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72%
assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 20%

Tali aliquote sono applicabili in riferimento ai redditi degli iscritti alla gestione separata della pensione fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto per il 2013 pari a 99.034 euro.

Obbligo contributivo

Per i professionisti iscritti alla gestione separata della pensione l’obbligo contributivo è tutto a carico del soggetto stesso e il versamento del contributo deve essere eseguito entro le scademze fiscali per il pagamento delle imposte sui redditi, cioè saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013. Il pagamento dell’onere contributivo deve avvenire tramite il modello telematico F24.

Si ricorda che tra collaboratore e committente l’onere contributivo resta nella misura di un terzo e due terzi, ma in caso di associazione in partecipazione la ripartizione tra i soci avviene nella misura del 55% e 45% dell’importo contributivo totale.

Infine, da sottolineare che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal committente o associante titolare del rapporto contributivo entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013

Per il versamento dei contributi per i collaboratori trova tuttora applicazione il regolamento del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. In sostanza, i compensi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive valide per il 2012.

Minimale per l’accredito contributivo

Per quanto riguarda l’accredito dei contributi, basato sul minimale del reddito si comunica che per l’anno 2013 tale minimale è fissato a 15.357 euro.

Ciò significa che gli iscritti assicurati con altre forme di contribuzione obbligatoria che sottostanno all’aliquota del 20% avranno l’accredito con un contributo annuo di 3.071,40 euro. Mentre per coloro non assicurati presso altre forme pensionistiche, per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72%, riceveranno l’accredito con un contributo annuo pari a 4.256,96 euro.

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