INPS, pensione anticipata: è possibile? Si, ma a 3 condizioni. E’ quanto indicato dalla circolare dell’INPS n. 24/2013, che prevede tre fattispecie di incentivi all’esodo, accomunate dalla condizione che i datori di lavoro impieghino mediamente più di 15 dipendenti. Ecco i tre casi:
- incentivi all’esodo mediante accordo aziendale;
- accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- processi di riduzione di personale dirigente.
Il primo caso è “a formazione progressiva” perché consiste in un accordo sindacale aziendale che coinvolge datore di lavoro e organizzazioni sindacali aziendali, che si perfeziona con l’adesione del lavoratore. In tal caso la fine del rapporto di lavoro sarà data da una risoluzione consensuale e non è previsto il pagamento del ticket di licenziamento.
Il secondo caso disciplina l’accordo sindacale di mobilità, o meglio un periodo ponte tra mobilità e pensione per i dipendenti più prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, senza diritto all’indennità di mobilità. Anche in questo caso non è previsto il pagamento del ticket di licenziamento.
Il terzo caso è analogo al primo ma si riferisce ad accordi ad hoc per i quadri dirigenziali, siglato dal sindacato “stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria”. Anche il terzo caso è un accordo a formazione progressiva che si perfeziona con l’adesione del dirigente.
Le 3 condizioni
Se lo vuole l’azienda, la pensione anticipata è possibile, ma a 3 condizioni:
- i lavoratori coinvolti (le cui pensioni devono essere liquidate dall’INPS, incluse Enpals e Inpdap, a eccezione dei dipendenti pubblici) devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro;
- la pensione anticipata deve essere frutto di un accordo sindacale;
- il datore di lavoro (che si tratta di un’azienda o anche studio professionale) deve farsi carico dell’onere di pagamento delle mensilità, inclusi contributi figurativi, durante il periodo dell’anticipo e fino al raggiungimento dell’età minima per legge.
Come procedere?
La circolare dell’INPS chiarisce come il datore interessato debba esibire la domanda all’INPS insieme alla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi (condizione di efficacia dell’accordo) e alla lista dei lavoratori coinvolti, su cui l’Istituto procederà con attività di controllo e verifica e, successivamente, indicherà al datore l’importo complessivo dell’onere.
In particolare l’INPS emetterà l’estratto conto certificato, calcolando l’importo iniziale della prestazione e l’onere connesso con la contribuzione figurativa ad essa correlata. E’ evidente che la mancanza dei requisiti soggettivi causa l’invalidazione dell’accordo, salvo conferma da parte delle parti stipulanti.
Una volta conclusasi la fase di controllo e accertamento, l’INPS comunicherà al lavoratore l’importo iniziale della prestazione che egli dovrà accettare.
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