Sempre più atteso il pronunciamento del TAR del prossimo 21 Gennaio riguardo alla spinosa questione dell’IMU sui terreni agricoli, la cui scadenza era stata fissata al prossimo 26 Gennaio 2015.
Si fa sempre più impellente l’attesa per il pronunciamento del TAR relativo alla legittimità del tanto contestato tributo, relativo all’IMU sui terreni agricoli. Dopo le proteste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) di quattro differenti regioni (Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto) il TAR del Lazio aveva, infatti, sospeso il pagamento dell’imposta per l’incertezza dei criteri applicativi introdotti dall’Esecutivo.
Il pronunciamento del TAR
L’attenzione dei contribuenti è, adesso, tutta fissata sulla data del prossimo 21 Gennaio, il momento in cui è fissata l’udienza collegiale del TAR che dovrebbe decidere se confermare o no la sospensiva di tale tributo. L’udienza del TAR avverrà 5 giorni prima della scadenza del pagamento (26 Gennaio) del tributo e qualora dovesse assumere un orientamento diverso dal precedente, potrebbe ingenerare una situazione ancora maggiore tra i contribuenti. Quel che è certo al di là delle decisioni del TAR è che se il tributo non venisse pagato il Governo si troverebbe con un mancato gettito che dovrebbe, poi, essere compensato attraverso rialzi di prezzi, accise o nuove forme di imposizione fiscale. Dal momento che il TAR potrebbe con buone probabilità, decidere di non annullare il suo precedente pronunciamento, il Governo è attualmente impegnato in una revisione della normativa vigente, al fine di salvare capra e cavoli ovvero di rendere la norma sufficientemente equa, così da non essere soggetta a sospensioni e, al contempo ottenere il pagamento del tributo, entro il termine fissato del 26 Gennaio.
La normativa attuale
In base alla normativa attuale sono esenti dal pagamento dell’IMU sui terreni agricoli solo i contribuenti residenti in comuni montani (oltre 600 metri) e solo quei contribuenti che si configurano come Imprenditori Agricoli Professionali e Coltivatori Diretti che sono residenti in comuni parzialmente montani (dai 281 ai 600 metri). Tutti gli altri contribuenti, a prescindere dalla categoria professionale, sono tenuti al pagamento dell’Imu sui terreni agricoli (contribuenti generici residenti in comuni tra i 281 e i 600 metri e al di sotto dei 281 metri).
Quanto si paga?
Se l’Imu sui terreni agricoli dovesse essere mantenuta in vigore, a prescindere dalla possibile scadenza (per ora fissata al 26 Gennaio), la tassa si calcola nel seguente modo:
- contribuenti generici: rendita domenicale del terreno agricolo, rivalutata del 25% e moltiplicata per 135 (coefficiente per contribuenti generici). Su questa base imponibile si applica l’aliquota dell’0,76%, a meno che le disposizioni comunali non ne prevedano una differente.
- coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: rendita domenicale del terreno agricolo, rivalutata del 25% e moltiplicata per 75 (coefficiente per coltivatori diretti e IAP). Su questa base imponibile si applica l’aliquota dell’0,76%, a meno che le disposizioni comunali non ne prevedano una differente;
Le possibili scelte dell’Esecutivo
Quali sono le possibili (e ipotetiche) mosse che l’Esecutivo potrebbe mettere in campo per ottenere il pagamento del tributo? Dalle indiscrezioni circolate in questi ultimi giorni l’ipotesi più probabile è che il Governo metta in campo una ridefinizione dei criteri con cui si individuano i comuni montani, differente rispetto a quella prevista dall’Istat. In questo sarebbero i limiti e gli standard altimetrici a variare, dando luogo a una differente platea di contribuenti.
Altre possibili soluzioni alla questione potrebbero essere:
- Introduzione di criteri più stringenti per individuare la reale altitudine del terreno agricolo (nella normativa attuale si fa riferimento all’altitudine del Comune di residenza) e revisione dei parametri che identificano un comune come montano;
- un ulteriore rinvio del pagamento del tributo, la cui scadenza potrebbe slittare ai prossimi mesi (è opportuno ricordare a tal proposito che, in sede di Legge di Stabilità, la proroga del pagamento era stata originariamente fissata al 16 Aprile);
- annullamento del tributo, con conseguente introduzione di nuove accise, per recuperare il mancato gettito fiscale.
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