Falso in bilancio, le novità del ddl anticorruzione

Stefania Manservigi

23 Maggio 2015 - 18:22

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Il ddl anticorruzione ha introdotto diverse novità riguardanti il falso in bilancio per rendere la disciplina più facilmente applicabile. Vediamole insieme.

Falso in bilancio, le novità del ddl anticorruzione

Dopo l’approvazione da parte della Camera, il ddl anticorruzione è divenuto legge.
Una delle novità introdotte dal nuovo testo di legge riguarda il falso in bilancio.
Le norme attualmente un vigore, infatti, riconducibili agli articoli 2621 e 2622 del codice civile non sono riuscite a svolgere, finora, la funzione di deterrente per cui erano state progettate risultando di frequente inapplicabili. Proprio per questo è risultato necessario rivedere in maniera profonda la materia disciplinandola con nuove regole che fossero oltre che più severe anche di più facile applicazione.

Falso in bilancio, le false comunicazioni sociali
Il nuovo ddl introduce il carcere da uno a cinque anni «per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».
Le stesse pene si applicano anche se le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in bilancio, art. 2621 – bis i fatti di lieve entità
L’art. 2621 – bis introduce invece una pena ridotta per i fatti definiti di lieve entità tenuto conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero per le società non assoggettate alla disciplina del fallimento.

Falso in bilancio, art. 2621 - ter le cause di non punibilità
L’art. 2621-ter del codice civile chiarisce invece i criteri per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso di false comunicazioni nelle società non quotate.

Falso in bilancio, le false comunicazioni nelle società quotate
L’art. 2622 del codice civile si occupa delle false comunicazioni nelle società quotate. Anch’esso diviene un reato di pericolo e quindi non risulta più determinante per la sua non punibilità il fatto che ci sia stato un effettivo danno arrecato a soci o creditori.
Ciò che risulta essenziale a tal proposito, che è poi ciò che viene punito, è l’intento di arrecare un danno attraverso false comunicazioni.
Nel caso delle false comunicazioni nelle società quotate le pene risultano essere più severe essendo gli interessi in gioco diversi. E’ prevista infatti la detenzione fino a 8 anni.

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