Ecco tutte le nuove indicazioni operative fornite dal Ministero del Lavoro su co.co.co. e false partite IVA, con la possibilità di stabilizzare da parte del datore di lavoro.
Emessa una nuova circolare da parte del Ministero del Lavoro, che fornisce le prime indicazioni operative al personale ispettivo al fine di riconoscere ed applicare la nuova normativa introdotta dal Jobs Act in materia di co.co.co. e false partite IVA.
Viene prevista, inoltre, la possibilità per il datore di lavoro di "ravvedersi" sugli inquadramenti lavorativi in cui sono stati utilizzati erroneamente rapporti di co.co.co. o partita IVA, prevedendo la possibilità di stabilizzare tali lavoratori.
Ecco un quadro completo della nuova disciplina alla luce delle modifiche apportate dal Jobs act e delle novità in materia di stabilizzazione su co.co.co. e false partite IVA.
Co.co.co. e false partite IVA: le modifiche del Jobs Act
False partite IVA e co.co.co.: cosa cambia con il Jobs act?
Il D.Lgs. n. 81/2015, meglio conosciuto come Jobs Act, ha istituito un nuovo “Codice dei contratti”, con la finalità di far diventare il contratto a tempo indeterminato la forma comune del rapporto di lavoro.
Nell’ambito del nuovo codice, si ravvisano numerose novità soprattutto in merito alle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.co.), anche a progetto e false partite IVA, definendo meglio il loro campo di applicazione.
La novità che ha suscitato maggiore scalpore è la definitiva abrogazione dal 25 giugno 2015 nelle norme che regolavano i co.co.pro. Restano salve solo le collaborazioni già in essere alla suddetta data fino alla loro naturale scadenza.
Per quanto riguarda invece le novità in contratti di lavoro che utilizzano la forma del co.co.co., le principali sono volte a porre un freno sull’uso non "genuino" di tale istituto, al fine di evitare gli abusi che si sono verificati negli anni passati.
Le co.co.co. continuano pertanto a rimanere in vita, ma è stato introdotto un meccanismo di presunzione che, in presenza di determinati indicatori, fa scattare la disciplina del lavoro subordinato.
Tale meccanismo, divenuto operativo dal 1° gennaio 2016, si applica ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro.
Quindi per tutti i rapporti di co.co.co. relativi a prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione), il lavoratore dovrà essere trattato come “subordinato”, con l’applicazione di tutti gli istituti, legali o contrattuali (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, ferie, ecc.), che caratterizzano tali rapporti di lavoro.
Sulle false partite iva, cioè quelle prestazioni di lavoro autonomo che in realtà celano un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, il Jobs Act ha invece abrogato i tre indici presuntivi introdotti dalla Fornero proprio per scovare questi rapporti autonomi finti.
Ricordiamo che questi erano:
- la collaborazione con lo stesso committente per una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d’imputazione di interessi, se costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
- il collaboratore che dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Con il Jobs Act pertanto, abrogati i tre indici presuntivi Fornero, diventa centrale il concetto di etero-organizzazione, anche per scovare le false partite iva.
Co.co.co. e false partite iva: le indicazioni del Ministero del Lavoro
Con la circolare n. 3 del 2016 il Ministero del lavoro ha dettato le istruzioni operative circa la portata applicativa del Jobs Act, con riferimento alla disciplina sanzionatoria delle co.co.co. e false p.iva nonché alla procedura di stabilizzazione.
Sicuramente il punto centrale della circolare è quello nel quale il Ministero si pronuncia ufficialmente sulla disposizione del Jobs Act che estende l’applicazione del rapporto di lavoro subordinato alle co.co.co. allo scattare del meccanismo di presunzione in presenza di determinati indicatori previsti dalla normativa.
L’analisi si sofferma quindi sul concetto di “etero-organizzazione”, analizzando le tre caratteristiche identificative della prestazione che di fatto possono portare nell’area della subordinazione, dal 1° gennaio 2016, i rapporti di co.co.co.
Tali caratteristiche presenti nello svolgimento delle prestazioni di lavoro e dedotte nel contratto riguardano il fatto che:
- sono esclusivamente personali, intese come attività lavorative svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti. Il collaboratore quindi non si avvale della possibilità di farsi sostituire o aiutare da altri;
- si caratterizzano per essere continuative, intese come prestazioni che si ripetono in un arco temporale determinato allo scopo di conseguire una reale utilità;
- le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, ciò significa che il collaboratore opera all’interno di un’organizzazione datoriale nella quale è tenuto ad osservare le direttive lavorative, determinati orari di lavoro ed a svolgere la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente.
La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione ai rapporti di co.co.co., farà sì che:
- venga applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato;
- vengano applicati trattamenti retributivi, orari di lavoro, inquadramento previdenziale e tutele normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato;
- vengano irrogate delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di
assunzioni e dichiarazione di assunzione) al datore di lavoro.
Si ricorda però che il meccanismo di presunzione non opera per i rapporti di co.co.co.:
- frutto di accordi collettivi stipulati dalle Confederazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il
trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; - prestati nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali;
- prestati nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- prestati ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.
Co.co.co. e false partite iva: la stabilizzazione
Importante poi la specifica della circolare del Ministero del lavoro in materia di stabilizzazioni di co.co.co. e false partite iva.
I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di importanti effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:
- che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
- che nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Per i datori di lavoro aderenti è prevista l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui però la procedura di stabilizzazione di co.co.co. e false partite iva venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione.
Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016 se ovviamente risultino rispettate anche le altre condizioni richieste per il godimento di benefici normativi e contributivi.
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