Falsa Partita IVA: controlli, verifiche, sanzioni, categorie professionali e casi pratici. La guida

Simone Casavecchia

28 Gennaio 2015 - 10:37

Dal 1 Gennaio 2015 scattano i nuovi parametri per verificare la regolarità del rapporto di lavoro dei detentori di Partita IVA: ecco quali sono le regole e le categorie interessate.

Falsa Partita IVA: controlli, verifiche, sanzioni, categorie professionali e casi pratici. La guida

Lo scorso 31 Dicembre è scaduto il primo biennio, previsto dalla Legge Fornero, per la valutazione dei rapporti di lavoro autonomo. Dal 1 Gennaio si è entrati, quindi, in una nuova fase delle verifiche volte a contrastare il fenomeno delle false Partite IVA e a verificare l’eventuale stato di monocommittenza del lavoratore autonomo. La presenza di un solo committente, ovvero di un solo datore di lavoro è, infatti, il discrimine principale in base al quale, secondo la legge Fornero (92/2012), è possibile smascherare le false Partite IVA.

A tal proposito occorre ricordare che le regole previste dalla legge Fornero, sono diventate, da quest’anno, più stringenti e che non sono state in alcun modo modificate da norme più recenti che hanno ridisegnato la disciplina giuslavoristica come la Legge di Stabilità o il Jobs Act. La legge Fornero (legge 92/2012) fa sì che gli accertamenti e le verifiche finalizzate a smascherare un falso rapporto di lavoro autonomo e la, eventualmente conseguente, presunzione di subordinazione, siano rivolti esclusivamente ai titolari di partita IVA, ovvero ai:

  • titolari di impresa individuale nel settore dei servizi;
  • lavoratori autonomi non iscritti a un elenco professionale o a un ordinamento;

Nuovi parametri
Dal 1 Gennaio la legge Fornero prevede che gli ispettori del lavoro, deputati alle verifiche, possano presumere la subordinazione ovvero la presenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualora si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:

  • la collaborazione con lo stesso committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi annui (otto mesi in ciascun anno) per due anni consecutivi;
  • il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d’imputazione di interessi, costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui (il computo viene svolto sulle fatture emesse e non sui compensi effettivamente percepiti) complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
  • il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente;

Qualora gli ispettori rilevino la presenza di almeno due di questi criteri potranno commutare la collaborazione regolata da lavoro autonomo (Partita IVA) in una collaborazione coordinata e continuativa, senza dover effettuare ulteriori accertamenti. In questo caso si parla di presunzione semplice che implica, per il committente l’onere della prova. Il committente in altri termini è tenuto a dimostrare che si tratti effettivamente di una collaborazione a progetto (per come è definita dalla Legge, ai termini dell’art. 67 del D. Lgs. 276/2003), altrimenti scatta la presunzione della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fin dalla sua costituzione.

Casi di esclusione
La legge Fornero ha previsto due casi che, qualora si verifichino in maniera congiunta, escludono la presunzione della presenza di una collaborazione coordinata e continuativa:

  • se il lavoratore possiede competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche;
  • se il lavoratore è titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti (19.395 euro per il 2014, per il 2015 il limite è da definire).

Esempi pratici
Possono essere considerati, nella quasi totalità dei casi, esempi reali di lavoro autonomo i fisioterapisti e altri operatori sanitari; i consulenti aziendali e gli insegnanti privati. In questi casi sono comunque sempre possibili le verifiche descritte sopra per accertare la reale natura del rapporto di lavoro.
Sono, invece, nella quasi totalità dei casi false partite IVA i trasportatori e gli addetti allo scarico merci, gli operatori di call center e i muratori, i carpentieri e le altre tipologie di operai eseguono mansioni per conto di una ditta.

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